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La Suprema Corte, con la sentenza n. 25568/11, si occupa del tema della valenza probatoria delle informazioni trascritte all’interno della cartella clinica.

Il caso di cui si sono occupati i giudici di Piazza Cavour ha ad oggetto quattro interventi effettuati per cisti mammarie e riduzione del seno svolti presso una casa di cura.

La prima questione di cui si è occupata la Corte riguarda l’eccezione sollevata dalla Compagnia di Assicurazione chiamata in causa dalla struttura sanitaria a titolo di manleva.

Tra le parti, infatti, era stato stipulato un contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegnava a manlevare la Casa di Cura nel caso di responsabilità connesse a chirurgia estetica e non per interventi eseguiti in regime di servizio sanitario convenzionato, come nel caso de quo.

Sul punto la Suprema Corte ha in effetti avallato il dictum dei precedenti gradi di giudizio, ritenendo, sulla base delle risultanze probatorie, che gli interventi in questione non avessero una finalità estetica.

Pertanto, qualificando gli interventi come realizzati in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, ha ritenuto legittima l’eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa.

Più interessante appare però la seconda parte della sentenza in commento, la quale si occupa della valenza probatoria da attribuire alla cartella clinica.

Gli Ermellini ribadiscono che la cartella clinica redatta da una azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio pubblico fa fede fino a querela di falso relativamente alle trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre ne sono escluse le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute (cfr. Cass. n. 7201/03; Cass. n. 10695/99).

Ovviamente quanto detto in ordine alla valenza della cartella clinica riguarda esclusivamente i casi di responsabilità medica rientranti nel settore “pubblico”, rimanendo quindi esclusa tutta l’area degli illeciti perpetrati presso strutture private.

Approfondimenti: 1. Responsabilità medica e Decreto Balduzzi; 2. Responsabilità da nascita indesiderata e onere della prova

L’immagine del post è stata realizzata da nö3Lia , rilasciata con licenza cc.

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