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Con la pronuncia n. 22349/13 la Suprema Corte si è occupata di un curioso caso di tentata estorsione.

Nello specifico, l’imputata aveva avuto una relazione extraconiugale con un uomo, il quale aveva altresì sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto una promessa di pagamento per l’importo di Euro 50.000,00.

Non riuscendo ad ottenere la somma in questione dall’uomo, la donna si rivolgeva ai genitori di quest’ultimo, minacciandoli di rendere pubblica la relazione avuta con lo stesso.

La donna veniva condannata in appello per tentata estorsione e decideva, quindi, di proporre ricorso in Cassazione, sul presupposto che nessun reato poteva essere a lei contestato, in quanto si era limitata a far valere un suo diritto.

I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno confermato la sentenza de qua, ritenendo il motivo d’impugnazione non fondato.

Secondo gli Ermellini, infatti, “l’imputata ha avanzato pretese non giuridicamente tutelate rivolgendosi a soggetti cui non ineriva alcun obbligo giuridico”.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

Sentenza 15 febbraio – 24 maggio 2013, n. 22349

(Presidente Casucci – Relatore Fiandanese)

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 15 luglio 2011, confermava la condanna pronunciata il 19 gennaio 2010 dal Tribunale di Arezzo alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa nei confronti di F.D., dichiarata colpevole del delitto di tentata estorsione in danno di R.P. e M.M. e condannata, altresì, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Secondo l’imputazione la F. aveva minacciato le persone offese di rivelare la relazione extraconiugale che aveva avuto con il loro figlio se non avessero pagato 50.000 euro portati da una scrittura privata di promessa di pagamento firmata dal loro stesso figlio.

Propone ricorso per cassazione l’imputata personalmente, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, in quanto le parole dell’imputata non erano state minacciose, ma si erano concretate in lamentele e richieste di aiuto, limitandosi a manifestare l’intenzione di far valere i propri diritti nelle sedi competenti o a esprimere il timore che il proprio figlio, vedendo la madre in difficoltà, chissà quale reazione avrebbe avuto; d’altro canto la reazione delle persone offese non era stata di paura, poiché invitarono l’imputata ad andarsene da casa loro.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato ovvero non consentito nel giudizio di legittimità.

È manifestamente infondato, poiché, come osservato dalla sentenza impugnata, l’imputata ha avanzato pretese non giuridicamente tutelate rivolgendosi a soggetti cui non ineriva alcun obbligo giuridico, con parole minacciose sia mediante riferimento ad un intervento del proprio figlio (“io non rispondo di come si comporterà con voi”) sia altrimenti (“se voi non mi date questi soldi io sfascio la famiglia”).

Il motivo neppure è consentito nel giudizio di legittimità, poiché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, in realtà chiede a questa Corte di legittimità una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

L’immagine del post è stata realizzata da PublicDomainPictures, rilasciata con licenza cc.

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