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Il Consiglio di Stato, con la sentenza depositata il 26 marzo 2012, si è pronunciato su una questione di estremo interesse per i partecipanti a concorsi pubblici, affermando che le cancellature a penna, non integrando un segno di riconoscimento, non legittimino l’annullamento del compito.

La vicenda traeva origine da una sentenza del T.A.R. Campania (4462/2011) con la quale era stata annullata la graduatoria definitiva di un concorso pubblico per un posto di assistente sociale, ritenendo segno di riconoscimento l’apposizione su uno degli elaborati scritti della candidata vincitrice di una cancellatura atta ad oscurare, in maniera che tuttavia rendeva visibile la scrittura sottostante, il nome ed il cognome della stessa.

Di qui l’appello proposto dalla candidata vincitrice, che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato per le ragioni che qui si preciseranno.

In primo luogo, infatti, si è evidenziato che l’elaborato presentava una pluralità di cancellature a penna e che In particolare, al termine dell’elaborato, vi erano due cancellature, l’una, sul lato sinistro, di piccola dimensione e l’altra, sul lato destro, di maggiori dimensioni, ma che – ad occhio nudo – oscurava totalmente il supposto nome e cognome della candidata.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha, altresì, ritenuto che la presenza di cancellature non costituiscano segni di riconoscimento idonei ad identificare il candidato.

I giudici, infatti, hanno ricordato che la ratio del divieto di apposizione di segni di riconoscimento è quella di garantire l’anonimato della prova scritta, a tutela della par condicio tra i candidati.

A tal fine, ciò che realmente rileva, secondo il Consiglio di Stato è l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.

Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell’elaborato, a prescindere dalla effettiva identificazione del candidato da parte dei commissari (cfr.Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V , 16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 8.2.2006 n. 5220; Sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che l’apposizione di cancellature a penna in un elaborato non può essere considerato un segno oggettivamente anomalo (essendo, in realtà, riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati) e, quindi, non è idoneo a mettere i commissari in condizione di riconoscerne l’autore. Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, la cancellatura a penna non può essere qualificata come segno di riconoscimento.

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