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Le Startup possono effettuare un’operazione di aumento del capitale senza Notaio?

L’aumento di capitale nelle società di capitali

L’aumento di capitale nelle società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.) segue le regole generali, per cui cui la decisione viene presa in sede assembleare o dall’organo amministrativo.

In particolare, la competenza in materia spetta all’assemblea, ma lo statuto (sia originariamente che tramite successive modifiche) può attribuire tale potere anche agli amministratori, determinando durata ed importo massimo dell’aumento.

Per quanto qui interessa, tuttavia, occorre rilevare che, in entrambi i casi, la delibera deve essere redatta da un Notaio; la ragione è semplice: il Ns. ordinamento prevede che qualsiasi delibera che, come quella di aumento del capitale, comporti la modifica dell’atto costitutivo/statuto deve essere redatta da un Notaio.

L’aumento di capitale nelle Startup

In linea generale, l’aumento di capitale nelle Startup presenta le medesime caratteristiche sopra viste (non bisogna, infatti, dimenticare che le cd. Startup Innovative altro non sono che un modello particolare di società di capitali, le quali possono assumere la forma di S.r.l. o S.p.A.).

Tuttavia, per le Startup Innovative il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE ha realizzato una piattaforma ad hoc per consentire la costituzione online, mettendo a disposizione un modello di atto costitutivo e statuto personalizzabile dai futuri soci.

Tra le possibilità di personalizzazione si segnala qui la facoltà di decidere se lasciare il potere di decidere in ordine ai futuri aumenti di capitale all’assemblea oppure conferire tale potere anche all’organo amministrativo – il cd. aumento delegato (vedi art. 6.5 del modello MISE).

Da poco meno di anno (22 giugno 2017) il MISE ha altresì messo a disposizione l’ulteriore possibilità – solo per le Startup in forma di S.r.l. – di modificare, sempre con una procedura online,  l’atto costitutivo e lo statuto purchè:

  • la delibera (contenente le modifiche ed il nuovo testo dell’atto costitutivo/statuto) sia redatta in forma elettronica (vedi l’allegato A del DM 28 ottobre 2016) e sottoscritta digitalmente a norma dell’art. 24 del Codice Amministrazione Digitale – cd. C.A.D. – da parte del Presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che l’hanno approvata;
  • si modifichino le clausole nel rispetto del modello del MISE (è, quindi, preclusa la possibilità di modificare le clausole liberamente);
  • sia presentata contestualmente la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale.

L’aumento di capitale come fattispecie progressiva

Da quanto sopra precisato, sembrerebbe, quindi, che anche le modifiche dell’atto costititutivo e dello statuto derivanti da un’operazione di aumento del capitale possano effettuate senza l’ausilio di un Notaio.

Le delibere su cui si fondano tali operazioni, tuttavia, non determinano quasi mai la contestuale modifica dell’atto costitutivo/statuto.

In ogni operazione di aumento del capitale, infatti, possiamo individuare 3 distinte fasi:

  • delibera (assemblea od organo amministrativo)
  • sottoscrizione e liberazione delle azioni/quote
  • attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento

Ciò posto, l’aumento di capitale senza Notaio è ammissibile o no?

L’aumento di capitale senza Notaio: l’intervento del MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha da poco emanato un’apposita circolare (testo integrale) per chiarire la propria posizione sul punto.

In particolare, il MISE ha distinto 2 fattispecie:

1. Aumento di capitale diviso in fasi

Nel primo caso non è possibile utilizzare la procedura online di modifica: la delibera di aumento del capitale, infatti, non comporta di per sè la modifica dell’atto costitutivo/statuto, la quale potrà avvenire solo successivamente, vale a dire solo al termine della fase di sottoscrizione e liberazione e purchè si siano verificate le condizioni indicate nella delibera stessa (a titolo di esempio, qualora la delibera preveda un aumento di capitale inscindibile e alla scadenza del termine lo stesso non risulti sottoscritto integralmente, non vi potrà essere alcuna modifica dell’atto costitutivo/statuto).

2. Aumento di capitale contestuale

In questo caso, invece, le fasi di deliberazione, sottoscrizione e versamento dei decimi sono contestuali, per cui l’operazione può dirsi conclusa e la richiesta di modifica online dell’atto costitutivo/statuto legittima.

Nello specifico, i soci della Startup potranno utilizzare la sezione A2 dell’allegato A del DM 28 ottobre 2016 – sezione a compilazione libera – per descrivere le caratteristiche dell’aumento di capitale e gli eventi ad esso collegati.

Il MISE ha però previsto un ulteriore adempimento: mentre per la validità delle delibere di modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto è sufficiente l’apposizione della sottoscrizione digitale ex art. 24 C.A.D., nel caso in cui la delibera di modifica abbia ad oggetto un aumento di capitale (contestuale) l’atto dovrà essere sottoscritto con firma digitale autenticata da Notaio o da altro pubblico ufficiale ex art. 25 C.A.D..

A tale riguardo il MISE ha chiarito che l’utilizzo della sezione A2 dell’allegato sopra indicato (ricordiamo sezione a compilazione libera) necessita l’intervento del Notaio, il quale dovrà effettuare la verifica di compatibilità alla legge di quanto deciso in sede assembleare.

 

CONTATTI

Avv. Daniele Costa

KBL Law

daniele.costa@kbl-law.com

 

L’immagine del post è stata realizzata da nattanan23, rilasciata con licenza CC.

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