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Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011: I ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del nuovo regime dei minimi non sono soggette a ritenuta di acconto.

Il nuovo regime dei “minimi” introdotto con il D.L. 98/2011 ha previsto delle novità di assoluto rilievo sotto il profilo della determinazioni dell’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali. Infatti, l’art. 27 comma 1 del D.L. 98/2011 prevede che L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

Tale regime favorevole è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Ciò determinerebbe una situazione di potenziale e costante credito d’imposta, atteso che l’imposta è inferiore alla ritenuta d’acconto prevista dagli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 633/1972.

Per ovviare alla suddetta conseguenza, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento citato, ha chiarito che i compensi percepiti dai “nuovi” contribuenti minimi non sono soggette a ritenuta d’acconto.

Conseguentemente, il contribuente minimo ha l’onere di rilasciare una dichiarazione sulla base della quale sia possibile evincere che la propria attività viene esercitata nell’ambito del regime fiscale di vantaggio previsto dall’art. 1, commi 96-117, L. 244/2007, così come modificato dall’art. 27 D.L. 98/2011 e che il reddito conseguito nell’esercizio della suddetta attività è soggetto all’imposta sostitutiva del 5% ivi prevista.

 

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