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Il Caso

Un’azienda spagnola operante nel settore della moda cita in giudizio una società italiana rea di aver violato i diritti di proprietà industriale relativi ad alcuni design comunitari non registrati e di avere altresì compiuto atti di concorrenza sleale, richiedendo il risarcimento dei danni subiti.

E’ circostanza nota che il design non registrato o design di fatto goda di una tutela minore rispetto a quella del design registrato, in quanto il titolare è tutelato soltanto nel caso in cui dimostri che il terzo abbia copiato il disegno, in quanto ne era a conoscenza.

Secondo quanto disposto dall’art. 11 del Reg. CE 6/2002 il disegno non registrato si considera divulgato al pubblico – e, quindi, meritevole di tutela – se lo stesso “è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza”.

Al fine di dimostrare la conoscenza dei disegni in questione, l’azienda spagnola depositava i seguenti documenti:

  • le bolle di consegna della merce alla propria rete di negozi con sede in Italia
  • le fatture del fornitore del prodotto finito
  • le dichiarazioni dei designer

La Corte di Appello di Napoli, tuttavia, rigettava l’appello proposto, ritenento che le prove fornite non fossero sufficienti, in quanto:

  • i documenti prodotti in giudizio avevano natura meramente interna, in quanto provavano al più lo spostamento della merce dalla casa madre spagnola alla controllata italiana
  • gli stessi documenti non garantivano la sicura riferibilità dei prodotti in questione ai modelli o disegni di cui era lamentata la violazione della privativa

La società attrice impugnava la sentenza di secondo grado e presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che “affinché un modello non registrato possa essere ritenuto divulgato è sufficiente la ragionevole conoscibilità dello stesso negli ambienti specializzati, che non si identificano in quello degli utilizzatori finali, ma nel mondo degli “addetti ai lavori”, ossia di coloro che se ne occupano professionalmente a partire dall’ideazione e fino alla commercializzazione del prodotto. E’ sufficiente quindi la conoscenza del settore, da intendersi come catena distributiva”.

La Sentenza

Con il provvedimento n. 11349/2020 la Cassazione rigetta il ricorso presentato.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, anche se il Reg. CE 6/2002, utilizzando l’espressione “ambienti specializzati del settore interessato”, ha inteso riferirsi agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori”, ciononostante tale categoria, pur non coincidendo con quella dei possibili clienti finali, non può d’altro canto essere circoscritta a coloro che fanno parte della catena distributiva aziendale.

Sul punto la Suprema Corte ha, quindi, precisato che “La divulgazione al pubblico di un modello non registrato deve avere quindi necessariamente una proiezione “esterna”, rispetto alla specifica realtà “aziendale” cui lo stesso è riconducibile, a nulla rilevando che i soggetti che fanno parte del gruppo d’imprese (o ne siano in una certa qualificata misura con essa collegate) possano avere una personalità giuridica distinta”.

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