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Mentre la mera pubblicazione di annunci su giornali o su un sito web, non accompagnata da ulteriori interventi, e’ lecita, al contrario integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di partecipazione attiva del titolare del giornale o del sito, direttamente o tramite suoi collaboratori, alla predisposizione del messaggio pubblicitario, al fine di rendere più allettante l’offerta della prestazione sessuale e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 49461 del 4 dicembre 2012.

La vicenda de qua traeva origine dall’attività di alcuni soggetti che, nell’ambito della gestione di una rivista e di un sito internet di annunci erotici, provvedevano a contattare le Inserzioniste e ad effettuare le fotografie in posa erotica delle ragazze da pubblicare unitamente all’annuncio nella rivista. Inoltre, vi era chi si occupava, altresì, di reclutare ragazze straniere a Rimini inducendole a recarsi a Milano con il pretesto di fornire loro un’occupazione. Giunte a Milano le ragazze venivano, però, condotte presso la sede del sito Internet de quo ed indotte a sottoscrivere contratti per annunci con esplicito riferimento all’attività di meretricio. Successivamente, venivano forniti gli alloggi alle ragazze, unitamente a tutto quanto necessario per lo svolgimento dell’attività di meretricio e dietro versamento di un corrispettivo pari al 50% dei guadagni delle ragazze.

La S.C. investita della questione, ha confermato la sentenza resa in grado di appello, con cui gli imputati venivano condannati per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Gli imputati avevano, infatti, dedotto che l’attività posta in essere dalla rivista e dall’omonimo sito internet dovesse configurarsi come una mera attività editoriale, non è fondata.

La Corte, tuttavia, ricorda che il reato di favoreggiamento della prostituzione è integrato dalla condotta di chi pubblica su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, allorchè sia accompagnata da ulteriori attività dirette ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, (sez. 3, Sentenza n. 26343 del 18/03/2009, Sacchetti, Rv. 244266; sez. 3, 12/01/2012 n. 4443, RV 251971).

Di conseguenza, si chiarisce che mentre la mera pubblicazione di annunci erotici, senza ulteriori attività, risulta lecita, deve, invece considerarsi illecita, la partecipazione attiva del titolare del sito internet o della rivista, direttamente o tramite suoi collaboratori, alla predisposizione del messaggio pubblicitario, al fine di rendere più allettante l’offerta della prestazione sessuale e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti.

Poiché nel caso di specie, tali ulteriori attività (sopra descritte) risultavano provate, la Cassazione ha confermato la condanna per la fattispecie criminosa ascritta.

 * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –

Dott. LOMBARDI Alfredo M – rel. Consigliere –

Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere –

Dott. MARINI Luigi – Consigliere –

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.T.C., nato a (OMISSIS);

C.P., nato a (OMISSIS);

T.S., nato a (OMISSIS);

S.F.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 07/06/2011 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei rincorsi L.T. e C.; rigetto dei ricorsi T. e S. F. G.;

udito per l’imputato T. l’avv. Cartolano Domenico, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 12/07/2004, con la quale C.P., T.S. e S. F. erano stati dichiarati colpevoli del reato di favoreggiamento della prostituzione, aggravato per C. e T. dall’essere stato commesso in danno di più persone, nonchè L.T.C. colpevole dei reati di reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione in danno di più persone.

La vicenda processuale, che vedeva coinvolti anche altri imputati, trae origine dalle indagini effettuate dagli organi di polizia giudiziaria sulle attività della rivista e del sito internet denominati “CHIAMAMI”, ritenute dagli inquirenti ben ulteriori rispetto alla passiva ricezione e pubblicazione di annunci, risultando esclusivamente finalizzate a consentire ad un numero indeterminato di utenti di contattare donne, per la maggior parte straniere, disponibili ad offrire prestazioni sessuali a pagamento.

In particolare, risultavano direttamente coinvolti nell’attività della rivista il T. ed il C., il primo quale amministratore di fatto ed il secondo con il compito di contattare le Inserzioniste e di effettuare fotografie in posa erotica delle prostitute da pubblicare unitamente all’annuncio nella rivista.

Nel corso delle indagini veniva inoltre accertata l’attività di reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione posta in essere dal L.T..

L’imputato provvedeva a reclutare ragazze straniere a Rimini e le induceva a recarsi a Milano con il pretesto di fornire loro un’occupazione. Giunte a Milano le ragazze venivano, però, condotte presso la sede del sito Internet “CHIAMAMI” ed indotte a sottoscrivere contratti per annunci con esplicito riferimento all’attività di meretricio. Il L.T. provvedeva successivamente, insieme ai coimputati Ricci, giudicato separatamente, e F., deceduto, a procurare gli alloggi alle ragazze, fornendole di tutto quanto necessario per lo svolgimento dell’attività di meretricio e facendosi consegnare il 50% dei loro guadagni.

Nei confronti dello S. F. G. si accertava che questi aveva preso in locazione un appartamento su richiesta di una delle prostitute identificate nel corso delle indagini per consentirle di esercitare la prostituzione.

La Corte territoriale ha rigettato le varie eccezioni in rito ed i motivi di merito con i quali gli appellanti avevano contestato l’affermazione di colpevolezza o dedotto la eccessività delle pene loro inflitte.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi il L.T., il T. e lo S. F. G. tramite i difensori ed il C. personalmente.

2.1 Ricorso L.T..

2.2 Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando erronea applicazione ed interpretazione della legge penale, deduce che l’affermazione di colpevolezza è fondata su fumosi indizi e sui precedenti dell’imputato; che la patologia nEurologica del L.T. avrebbe dovuto indurre ad escludere totalmente la capacità di intendere e di volere dell’Imputato; che la pena è eccesiva e doveva essere ulteriormente ridotta con la concessione delle attenuanti generiche.

3. Ricorso T..

Dopo aver riprodotto le argomentazioni avverso la sentenza di primo grado con due motivi di gravame la difesa del ricorrente denuncia:

3.1 Violazione ed errata applicazione della L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8 ) nonchè vizi di motivazione della sentenza in ordine all’applicazione della norma e carenza assoluta di motivazione con riferimento alla configurabilità, nel caso in esame, dell’ipotesi di cui all’art. 3 n. 5) della predetta L. n. 75 del 1958.

Previi ampi riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte in materia di vizio di motivazione, in estrema sintesi si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente operato una distinzione tra pubblicità effettuata sulle riviste specializzate, costituente reato, e quella sui quotidiani, che sarebbe consentita, nonchè fondato il discrimine tra attività editoriale lecita ed il reato di favoreggiamento della prostituzione sulla consapevolezza da parte dell’editore della natura della prestazione che viene offerta. Anche nel caso della pubblicazione di annunci sui quotidiani risulta evidente dal loro contenuto che gli stessi sono chiaramente riferibili a prestazioni sessuali a pagamento; nè si palesa rilevante in proposito la distinzione tra quotidiani e riviste spedalizzate o siti internet.

Per integrare la fattispecie del favoreggiamento della prostituzione occorre un quid pluris rispetto alla mera pubblicazione dell’annuncio; quid pluris che nel caso in esame era stato individuato nel coinvolgimento dei soggetti che si occupavano della rivista e del sito nell’associazione per delinquere finalizzata al reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione; finalità nei confronti delle quali le attività della rivista e del sito sarebbero risultate in collegamento funzionale per il raggiungimento degli scopi dell’associazione. L’esistenza di detto reato, però, è stata esclusa dai giudici di merito e già nella fase delle indagini preliminari una analoga valutazione del G.I.P. aveva determinato la revoca della misura cautelare reale e di quella personale nei confronti del T..

La sentenza inoltre è totalmente priva di motivazione in ordine alla prospettata possibilità di sussumere il fatto nella previsione di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 n. 5).

3.2 Vizi di motivazione e travisamento della prova, nonchè violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione al concorso del T. nella commissione del reato.

Il concorso dell’imputato nel reato di favoreggiamento della prostituzione è stato fondato su elementi indiziari del tutto generici, rappresentati dalla saltuaria collaborazione che il T. prestava alla B., titolare della rivista, e che trovava la sua giustificazione nel rapporto sentimentale intercorrente tra i due; circostanza ignorata dai giudici di merito.

In particolare, a sostegno dell’ipotesi accusatola sono state valorizzate dalla sentenza alcune telefonate, che si allegano al ricorso, il cui contenuto, però, non è in alcun modo riferibile all’attività della rivista.

4. Ricorso S. F. G.:

4.1 Violazione ed errata interpretazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., nonchè vizi di motivazione della sentenza e travisamento della prova con riferimento all’affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

La Corte territoriale ha recepito l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla S. agli organi di polizia giudiziaria, ma ha egualmente confermato il giudizio di colpevolezza dell’imputato, fondandolo esclusivamente sulle dichiarazioni dell’ispettore capo S.. Questi aveva riferito che nell’appartamento condotto in locazione dal ricorrente, in cui la S. esercitava la prostituzione, era stato modificato il campanello del citofono e predisposto sulla porta un dispositivo con lampadina di colore rosso, che permetteva di escludere la suoneria.

Dall’esistenza di tale dispositivo, di natura assolutamente artigianale, i giudici di merito hanno desunto che l’imputato era consapevole dell’attività svolta dalla S. sulla base di una deduzione assolutamente incongrua. Non si è tenuto conto, invece, del contratto di lavoro intercorrente tra lo S. F. G. e la Due Bi Ascensori, che giustificava la locazione dell’appartamento da parte dell’imputato, mentre non è emersa alcuna prova che lo S. F. G.si trovasse a Padova allorchè la sua amica S., alla quale aveva concesso in uso l’immobile, vi esercitava la prostituzione.

Di fronte a plausibili ricostruzioni alternative del fatto i giudici di merito non potevano esimersi dal valutare quella più favorevole per l’imputato onde escludere l’affermazione di responsabilità, che deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

4.2 Violazione ed errata applicazione degli artt. 512 e 526 c.p.p..

Si ribadisce l’eccezione di inutilizzabilita delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla S., non avendo il pubblico ministero fornito alcuna prova di averla fatta ricercare o del legittimo impedimento della dichiarante.

5. Ricorso C..

5.1 Mancanza di motivazione della sentenza ed errata applicazione della L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8), con riferimento all’elemento psicologico del reato.

La sentenza è carente di motivazione in ordine alla doglianza, con la quale l’appellante aveva dedotto esservi carenza di prove circa la consapevolezza che le inserzioniste fossero dedite al meretricio. Sul punto la sentenza si limita a citare una telefonata dell’imputato, da cui si evincerebbe che questi era consapevole del fatto che l’Inserzionista offriva prestazioni sessuali a pagamento.

La sentenza, però, nulla aggiunge per chiarire se tale condizione psicologica avesse preceduto l’attività di Inserzione o fosse insorta solo al momento di quella telefonata.

5.2 Mancanza di motivazione ed errata applicazione della L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7) con riferimento alla sussistenza dell’aggravante del favoreggiamento ai danni di più persone.

La sentenza è carente di motivazione in ordine alla doglianza, formulata nei motivi di appello, circa la carenza di prove della contestata aggravante. Sul punto la sentenza si limita a riferire che l’imputato si recò a casa di due inserzioniste, la S. e la C., per concludere il contratto relativo alle inserzioni. Da tali circostanze avrebbe potuto solo inferirsi eventualmente l’esistenza della fattispecie di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 ma non anche la aggravante di cui all’art. 4. Alla esclusione dell’aggravante consegue la intervenuta prescrizione del reato.

5.3 Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Nei motivi di gravame erano stati indicati vari elementi, quali la incensuratezza dell’imputato, la sua condotta processuale ed altri, che avrebbero dovuto indurre ad una diversa considerazione del trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza è totalmente priva di motivazione sul punto.

Motivi della decisione

1. I ricorsi non sono fondati.

Il ricorso del L.T. è al limite dell’ammissibilità e, comunque, infondato.

Dalla sentenza impugnata emerge che l’imputato è reo confesso.

Peraltro, l’affermazione di colpevolezza del L.T. è fondata su un apparato argomentativo assolutamente esaustivo che, richiama, oltre alla citata confessione, le risultanze delle indagini che hanno consentito di individuare i vari appartamenti in cui venivano alloggiate le prostitute reclutate dall’imputato unitamente al correo R., nonchè l’attività di osservazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria relativamente ai contatti del L.T. con le prostitute, mentre le censure del ricorrente sul punto dell’affermazione di responsabilità sono del tutto generiche.

La asserita incapacità di intendere e di volere dell’imputato non ha neppure formato oggetto di deduzione in appello.

2. Passando all’esame degli altri ricorsi è opportuno premettere, in relazione a quanto dedotto dallo S. F. G., che i reati ascritti ai ricorrenti tuttora non sono estinti per prescrizione anche se si esclude l’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7), di cui, peraltro, in ogni caso non può tenersi conto per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, in quanto deve trovare applicazione l’art. 157 c.p. nella formulazione previgente, essendo stata emessa la sentenza di primo grado prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, con la conseguenza che il termine di prescrizione è di quindici anni.

3.1 La doglianza principale del T. in punto di diritto, con la quale si deduce che l’attività posta in essere dalla rivista “Chiamami” e dall’omonimo sito internet rientrerebbe in un’ipotesi di normale attività editoriale, non è fondata.

E’ stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che il reato di favoreggiamento della prostituzione è integrato dalla condotta di chi pubblica su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, allorchè sia accompagnata da ulteriori attività dirette ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, (sez. 3, Sentenza n. 26343 del 18/03/2009, Sacchetti, Rv. 244266; sez. 3, 12/01/2012 n. 4443, RV 251971).

Sicchè, se la mera pubblicazione di annunci su giornali o riviste, non accompagnata da ulteriori interventi, risulta lecita, integra invece il reato di favoreggiamento della prostituzione la partecipazione attiva del titolare del sito internet o della rivista, direttamente o tramite suoi collaboratori, alla predisposizione del messaggio pubblicitario, al fine di rendere più allettante l’offerta della prestazione sessuale e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti.

Orbene, nel caso in esame, tale ulteriore attività è stata accertata dai giudici di merito, emergendo dalla sentenza che la rivista disponeva di un certo numero di procacciatori, che contattavano le prostitute, proponendo loro la pubblicazione dell’annuncio sulla rivista con foto e sui sito; le consigliavano sul testo da pubblicare e provvedevano, come nel caso del C., direttamente ad effettuare le foto delle ragazze in pose che valorizzavano l’offerta della prestazione sessuale.

Sicchè la condotta dei titolari della rivista e del sito e dei loro collaboratori integra la fattispecie criminosa ascritta all’imputato.

3.2 Quanto alla partecipazione del T. alla commissione del reato, quale amministratore di fatto, unitamente al F., della rivista, l’accertamento sul punto è fondato su un apparato motivazionale assolutamente esaustivo ed immune da vizi logici.

In particolare, con riferimento alle censure del ricorrente, va rilevato che l’imputato non ha allegato la telefonata n. 697 del 20/03/2002, nè quella n. 601 del 19/03/2002, dalle quali sono stati desunti elementi della partecipazione del T. alla gestione della rivista, oltre che da altri elementi indiziari.

Nè, in ogni caso, la valutazione interpretativa del complesso delle telefonate, può formare oggetto di ulteriore esame in sede di legittimità per inferirne una valutazione di merito diversa da quella che emerge dalla sentenza.

4. Per quanto riguarda i motivi di ricorso dello S. F. G. la sentenza non ha utilizzato le dichiarazioni della S., bensì l’accertamento delle modifiche apportate all’ingresso dell’appartamento dall’imputato, la cui finalità non poteva che corrispondere alle esigenze dell’esercizio del meretricio nello stesso. In detto appartamento, peraltro, gli organi di polizia giudiziaria trovarono anche un’altra prostituta oltre alla S., mentre le deduzioni del ricorrente afferiscono alla richiesta di una rivalutazione di merito delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

5. L’accertamento della consapevolezza del C. circa l’attività di meretricio delle donne che contattava per proporre loro le inserzioni pubblicitarie, contestualmente offrendo le sue prestazioni per i servizi fotografici, costituisce questione di fatto e, peraltro, emerge inequivoca dal tenore delle conversazioni telefoniche riportate in sentenza.

La stipula di contratti con due prostitute diverse integra l’aggravante di cui alla della L. n. 75 del 1958 art. 4, n. 7).

Anche in ordine alla determinazione della pena la sentenza risulta adeguatamente motivata, avendo i giudici di appello condiviso la valutazione della sentenza di primo grado sul punto, in considerazione della durata e modalità dell’attività illecita, nonchè del profitto economico che ne è derivato.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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