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E’ configurabile il reato di truffa a carico di un soggetto che effettua vendite tramite un sito di e-commerce noto e serio?

Il caso è comune: si acquista su internet un bene mediante il classico sistema delle aste on-line, si paga il prezzo e poi la consegna non avviene.

E’ quello che è successo nel caso di cui si è occupato il Tribunale di Trento, Sez. penale, con la sentenza del 5 maggio 2012.

Nel caso di specie, inoltre, l’acquirente già dall’inizio aveva mostrato diffidenza nei confronti del venditore, il quale procedeva a rassicurarlo sulla “bontà” dell’affare.

Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’ascrivibilità all’imputato della fattispecie criminosa di cui all’art 640 c.p..

Così si è pronunciato il Giudicante: “È condivisibile orientamento giurisprudenziale che la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e – commerce noto e serio, nella fattispecie (…), costituisca sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile, ma il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen.

Gli artifizi e raggiri vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto conto della particolare modalità di questo tipo di compravendite che avvengono tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le rispettive esatte generalità e che sono caratterizzate dal fatto che il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato all’asta e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

Tale meccanismo di vendita pone l’acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio e di questo approfittano truffatori, seriali o meno, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare e dei quali non hanno il più delle volte neppure l’effettiva disponibilità.

Gli elementi da cui ricavare la sussistenza della frode – proprio per l’assenza di contatti diretti e l’assenza di testimoni – si riducono a quelli ricavabili dai messaggi di posta elettronica e dalle telefonate eventualmente intercorse tra le parti. Nel caso di specie da tali emergenze e dalla condotta complessiva del S. è possibile riscontrare la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre in errore l’acquirente”.

 Tribunale di Trento

Sezione Penale

Sentenza 5 maggio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

SEZIONE PENALE

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. Marco La Ganga alla pubblica udienza del 27.04.12 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

Contro

S.F., nato (…), ivi residente in via (…)

difeso d’ufficio dall’Avv.to L.P. del Foro di Trento, con studio in Trento via (…)

Libero contumace

Imputato

del delitto di cui agli artt. 640 co. 1 c.p., 99 c.p. perché, con artifici e raggiri, consistiti nell’indurre in errore, con i messaggi inviati e con i contatti telefonici, sulla serietà della proposta di vendita e sull’effettiva disponibilità dell’oggetto, l’acquirente M.S., che rispondeva all’annuncio comparso sul sito web (…) concernente l’offerta di un telefono cellulare) (…), si faceva versare dal M., per vendergli il bene comprese le spese di spedizione, il prezzo di Euro 390,00, mediante ricarica su carta P. n. (…) intestata allo stesso S. (attivata con i propri documenti di identità), ricarica che M. effettuava da Ufficio Postale di Trento in data (…), senza poi ricevere il cellulare, né più riuscendo a mettersi in contatto telefonico con il S. ad utenza pure intestata allo stesso, con ciò S. procurandosi l’ingiusto profitto di Euro 390,00 con pari danno per M.S. Commesso in Trento il (…). Querela sporta da M.S. in data (…)

S. recidivo infraquinquennale nel quale parte offesa è:

M.S., nato (…), residente a Trento loc. San (…)

Difesa: avv. L.P. soS. da C.P. d’ufficio: assoluzione con formula più ampia, in subordine minimo pena, in subordine conversione pena detentiva in pena pecuniaria.

FATTO E DIRITTO

A seguito di querela sporta il (…) da M.S. e di citazione diretta da parte del PM, S.F. veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe. Assunte le prove ammesse, in esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto. Emerge dalla querela, dalle indagini e dalla istruttoria dibattimentale che M.S., nel mese di (…), sul sito web denominato (…) si aggiudicava un’asta relativa alla vendita di un telefono cellulare (…), dall’utente avente nickname “(…)”, (mentre quello del querelante era “(…)”), posto in vendita ad Euro 390,00 comprensivo di spese di spedizione. I contatti con il venditore avvenivano tramite lo stesso sito web (…) e nonché tramite le utenze (…) fornite tramite posta elettronica dal venditore. Quest’ultimo comunicava telefonicamente all’acquirente che il pagamento doveva avvenire tramite ricarica della carta P. n. (…) intestata a S.F. In data (…) presso l’agenzia P.T. Trento 2 il M. effettuava la ricarica di Euro 390,00 a favore della carta intestata a S.F. Successivamente tramite telefono lo stesso M. informava del pagamento il venditore, il quale confermava la ricezione della somma ricaricata, con promessa di invio del cellulare acquistato. Nonostante ciò, M. non riceveva il telefono e, nonostante numerosi tentativi di contattare il venditore, quest’ultimo si rendeva irreperibile.

All’odierna udienza, escusso come teste, M.S. confermava il contenuto della querela, fornendo peraltro maggiori dettagli.

In particolare, il teste ha ricordato come egli diffidasse del venditore per varie incongruenze dei suoi comportamenti, tra i quali il rifiuto ad esser pagato tramite carta di credito e una ostin

ata resistenza a fornire il proprio numero di cellulare per avviare contatti telefonici. Solo le abbondanti rassicurazioni fornite dal venditore convincevano alla fine il M. a procedere al pagamento, tramite ricarica postepay, come preteso dal venditore. Questi poi sosteneva che il telefono era un regalo fattogli dalla propria compagna, con la quale si era lasciato e pertanto si era deciso a vendere il telefono e anche ulteriori beni quali televisore e computer.

I documenti in atti, estrapolati dal sito (…) e consistenti nei messaggi scambiati tra le parti, confermano quanto dichiarato dal M.

Ecco infatti che la p.o. il (…) h. 12,24 invia il seguente messaggio al venditore: “Gentile (…),

hai ancora il scontrino del cellulare??? io lo prenderei solo che vorrei prima di tutto convincermi che questa nn e una truffa perché ho già perso dei soldi quindi spero chi mi capisci”

Risposta del venditore:

“Gentile (…),

Si che ce l’ho ancora lo scontrino, stai tranquillo, guardati ho mandato l’offerta perché l’altro (…) mi a detto che suo figlio a sbagliato nel rilanciare”.

Ancora M.S. il (…) h. 12,51

Gentile (…)

lasciami il tuo num. di cellulare se voi così ci mettiamo d’accordo … solo se vuoi… io devo andare … ciao ci se sente

Il venditore di rimando alle ore 12,55 successive invia il proprio numero: “Gentile (…),

(…)”

Ancora la p.o. il giorno dopo, (…) h. 11,16 scrive al venditore:

“Gentile (…)

ciao senti io ci ho ripensato nn lo voglio più perche questa e una truffa mi hai chiamato 3 volte con 3 numeri diversi e poi con privato, io ero alla posta e volevo chiarire una cosa ti ho chiamato 10 volte e nn hai risposto, quindi nascondi qualcosa già… mi disp. già dal inizio sembra un casino … nn e chiaro nulla qua… io così ho perso 500 Euro …nn vorrei rifarlo … grazie cmq” La successiva risposta del venditore era questa:

“Gentile (…)

“Non nascondo niente ero a letto, se non lo vuoi basta dirlo”

Oltre questi messaggi vi sono stati scambi di conversazioni telefoniche tra le parti, come attestato dai tabulati e come riferito da M.S.

Gli scambi di messaggi sopra riportati confermano quanto detto dalla p.o. ovvero che M. aveva iniziato da subito a diffidare del venditore, tanto che l’ultimo messaggio registrato dimostra la volontà del medesimo di abbandonare la trattativa. Evidentemente sono state le successive persuasioni telefoniche del venditore a far cambiare idea all’acquirente, come del resto riferito dal M.

Che il venditore si identifichi in S.F. non è dato dubitabile, avendo l’ufficiale di P.G. che condusse le indagini, deponendo come teste, confermato quanto già emerge dagli atti: il conto (…) su cui è confluito il pagamento risulta aperto dall’imputato pochi mesi prima del fatto, con esibizione della propria carta di identità che veniva trattenuta in copia dall’ufficio postale e di cui vi è ulteriore copia in atti. La P.G. si faceva altresì trasmettere copia del cartellino foto – segnaletico compilato dall’ufficio anagrafe di Livorno al momento del rilascio all’imputato della carta di identità e la foto ivi presente corrisponde a quella del documento di identità esibito dalla persona che ha attivato il conto (…). Tale documento, come attestato dall’ufficiale di P.G., non risulta denunciato né come smarrito né come rubato. Inoltre l’utenza telefonica utilizzata dal medesimo risulta anch’essa intestata a S.F. e pure di essa non v’è denuncia di furto o smarrimento. Sintomatico appare del resto che costui non abbia, pur notiziato del procedimento, avanzato alcuna difesa né sul fatto né sulla propria identificazione nel suo autore. L’ufficiale di P.G ha poi riferito che a carico del S. vi sono procedimenti pendenti per fatti specifici.

È condivisibile orientamento giurisprudenziale che la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e – commerce noto e serio, nella fattispecie (…), costituisca sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile,ma il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen.

Gli artifizi e raggiri vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto conto della particolare modalità di questo tipo di compravendite che avvengono tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le rispettive esatte generalità e che sono caratterizzate dal fatto che il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato all’asta e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

Tale meccanismo di vendita pone l’acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio e di questo approfittano truffatori, seriali o meno, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare e dei quali non hanno il più delle volte neppure l’effettiva disponibilità.

Gli elementi da cui ricavare la sussistenza della frode – proprio per l’assenza di contatti diretti e l’assenza di testimoni – si riducono a quelli ricavabili dai messaggi di posta elettronica e dalle telefonate eventualmente intercorse tra le parti. Nel caso di specie da tali emergenze e dalla condotta complessiva del S. è possibile riscontrare la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre in errore l’acquirente.

Depongono in tal senso le circostanze addotte dall’imputato (essendo l’acquirente, come visto, inizialmente titubante) per convincere la vittima. Così il S. ha introdotto una serie di avvenimenti atti a spiegare perché egli era intenzionato a disfarsi del telefono (…), ovvero che si trattava di un regalo fattogli dalla fidanzata con la quale aveva interrotto la relazione. Poi il S. chiamava la vittima con utenza telefonica che compariva come “privato” e solo dietro la minaccia del M. di interrompere la trattativa si decideva a fornire il proprio numero di telefono. Chiesto dal M. se era in possesso dello scontrino del cellulare posto in vendita, S. lo rassicurava affermandosene in possesso e aggiungendo altra motivazione destinata a convincere il querelante, ovvero che altro acquirente interessato a quel telefono aveva “sbagliato nel rilanciare l’offerta”. Emblematica appare l’ultima email inviata dal M. in cui questi si dice risoluto a non concludere l’acquisto “perche questa e una truffa mi hai chiamato 3 volte con 3 numeri diversi e poi con privato, io ero alla posta e volevo chiarire una cosa ti ho chiamato 10 volte e nn hai risposto, quindi nascondi qualcosa già… mi disp. già dal inizio sembra un casino … nn e chiaro nulla qua…”.

Dal contenuto del messaggio emergono varie condotte ambigue tenute dal S., delle quali non vi è traccia scritta diretta perché attuate telefonicamente, ma di cui il messaggio stesso fornisce credibile attestazione.

Pure prive di traccia ma logicamente deducibili, sono i successivi sforzi svolti dal S. – evidentemente per telefono – finalizzati a far cambiare idea al M. e ad indurlo al pagamento del telefono.

Ancor più sintomatico dell’intento fraudolento che ha caratterizzato fin dall’inizio la condotta dell’imputato appare la condotta tenuta dallo stesso dopo aver ricevuto e incassato il pagamento dei 390,00 Euro. Infatti S. si è da allora eclissato nei confronti della p.o., non rispondendo più alle telefonate e ai messaggi di posta elettronica, nonostante i numerosi tentativi fatti in tal senso dal M. Da ultimo, va evidenziato come dagli atti (ff. 15 e 16) emerga che l’imputato aveva posto contemporaneamente in vendita altro telefono della stessa marca e tipologia, con l’unica differenza che quello oggetto della trattativa con il M. era un (…) 4 e l’altro un (…).

Non è dato sapere come si sia conclusa la vendita di tale secondo telefono (anche se è facile immaginarlo), tuttavia essa appare in logico contrasto con la pantomima congegnata dal S. relativa al possesso dell’altro analogo telefono asseritamente regalatogli dalla fidanzata.

Per le considerazioni svolte, l’imputato va ritenuto colpevole del reato ascrittogli. Non si ravvisano elemento che possano consentire il riconoscimento di circostanze attenuanti.

Valutati i parametri offerti dall’art. 133 c.p. e in particolare l’intensità del dolo e l’entità del danno, appare equa la pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Il grave precedente a carico dell’imputato osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.,

Dichiara S.F. colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Trento il 27 aprile 2012.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2012.

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