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La sedatio concupiscentiae, ossia l’appagamento sessuale, non è l’unico scopo del matrimonio, ma il rifiuto della moglie, reiterato nel tempo, di avere rapporti sessuali con il marito, qualora sia effetto di una repulsione personale nonché fonte di umiliazione e offesa alla dignità dello stesso, costituisce causa di addebito della separazione. Lo ha deciso la Suprema Corte con la sentenza n. 19112 del 6 novembre 2012.

Con la sentenza in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato una pronuncia della Corte di Appello di Firenze che aveva addebitato la separazione ad una donna che per ben sette anni aveva persistentemente rifiutato qualsiasi rapporto sessuale. Ad avviso dei Giudici d’Appello, infatti, l’intimità sessuale costituisce una delle finalità essenziali del matrimonio, per cui quando il rifiuto del sesso diventa perdurante nel tempo, si tramuta in rifiuto della persona in toto e reca una grave offesa personale al partner. 

La Suprema Corte, condividendo quanto espresso dalla Corte di Firenze, ha richiamato il principio di diritto già affermato da Cass. Civ. n. 6276/2005, secondo cui Il rifiuto, protattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa, per come è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico. 

Di conseguenza, la Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto integrato il nesso di causalità tra la condotta della donna e l’intollerabilità della convivenza, tenuto conto che dalle risultanze processuali non emergevano fatti o circostanze rivelatrici di un insanabile dissidio tra i coniugi.

***

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 17 ottobre – 6 novembre 2012, n. 19112

(Presidente Fioretti – Relatore Giancola)

Svolgimento del processo

Con sentenza, n. 3289/05 l’adito Tribunale di Firenze dichiarava la separazione personale dei coniugi L.C. e M.T., ricorrente, affidando alla madre la figlia minorenne della coppia, con sospensione delle visite e comunicazioni da parte del padre fino all’esaurimento del procedimento penale a suo carico. Rigettava la domanda di addebito proposta dal C., assegnava la casa coniugale all’attrice con tutti gli arredi; poneva a carico del convenuto un assegno mensile di € 230,00 in favore della figlia, con adeguamento automatico, oltre al 50% delle spese straordinarie; condannava il C. alle spese di causa.

Con sentenza dell’8.06-31.07.2007 la Corte di appello di Firenze, definitivamente decidendo nei giudizi riuniti, sugli appelli proposti dal C. avverso la sentenza n. 3289/05 del Tribunale di Firenze e da M.T. avverso l’ordinanza-sentenza non definitiva del 14/7/03, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal C. addebitava la separazione alla T., e compensava per 1/2 le spese del giudizio di primo grado con ogni conseguente effetto restitutorio. Respingeva per il resto. Respingeva, inoltre, l’appello proposto dalla T. avverso la menzionata ordinanza del 14/7/03, la quale aveva definito il concetto di casa coniugale di cui al dispositivo definitivo emesso dal Tribunale. Compensava per 1/3 le spese di appello, condannando la T. a rimborsare al C. i residui due terzi.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale nel’accogliere l’appello proposto dal C. in relazione dal diniego di addebito della separazione alla moglie, osservava e riteneva che:

– il C. aveva fondato la sua richiesta di addebito, sul fatto che per ben sette anni – a partire dalla nascita della bambina – la T. aveva rifiutato qualsiasi rapporto sessuale; sul fatto inoltre che lui l’ultimo anno si era dovuto rassegnare a dormire in una stanzetta separata dal talamo coniugale; e sul fatto ancora che negli ultimi due anni la moglie aveva del tutto trascurato la conduzione e la pulizia della casa riducendola in condizioni invivibili;

– il Tribunale si era limitato ad affermare la mancanza di ogni presupposto in ordine alla addebitabilità, dato che la sedatio concupiscentiae non era l’unico esclusivo fine del matrimonio, né tale da giustificare da parte dell’altro coniuge comportamenti contrastanti coi doveri matrimoniali; aveva inoltre aggiunto che il C. era apparso abbastanza remissivo, avendo tollerato per circa sette anni la mancanza di intimità sessuale;

– le laconic

he argomentazioni, del Tribunale non erano affatto da condividere, in primo luogo perché la intimità sessuale costituiva uno dei fini essenziali del matrimonio, ed il rifiuto del coniuge basato su una repulsione personale doveva ritenersi come gravemente (rectius: estremamente) oltraggioso nei confronti dell’altro. In secondo luogo andava sottolineato che il C. non si era dimostrato remissivo né era rimasto inattivo, ma aveva sollecitato la T. a sottoporsi a reiterate visite psicologiche che purtroppo erano rimaste senza risultato (teste P.);

– le ragioni della intollerabilità della convivenza andavano dunque individuate nel perdurante ed irremovibile atteggiamento della T., assolutamente incompatibile con una normale relazione matrimoniale, mai giustificato adducendo comportamenti anomali del C., e addirittura ingravescente (v. l’esclusione dalla camera coniugale, e l’abbandono degli essenziali compiti domestici).

Avverso questa sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 14.03.2008 al C., che ha resistito con controricorso notificato il 23.04.2008.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la T. denunzia ‘‘Separazione personale dei coniugi – ­addebito – omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.’’.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. precisa che il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa è la sussistenza del nesso di causalità tra il rifiuto della sig.ra T. ad intrattenere rapporti sessuali con il sig. C. ed il prodursi della intollerabilità della convivenza e del venir meno dell’affectio coniugalis, con conseguente pronuncia di addebito della separazione ai sensi dell’art. 151, secondo comma, c.c. a carico della ricorrente; in ipotesi, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata (“le ragioni della intollerabilità della convivenza vanno dunque individuate nel perdurante e irremovibile atteggiamento della T., assolutamente incompatibile con una normale relazione matrimoniale, mai giustificato adducendo comportamenti anomali del C. e addirittura ingravescente’’), la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il motivo non è fondato.

La corte territoriale risulta infatti avere adeguatamente chiarito le ragioni dell’avversata statuizione di addebito della separazione alla ricorrente, a fronte dell’emerso comportamento della ricorrente e della relativa valutazione, coerente con il dettato normativo e col principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr. cass. n. 6276 del 2005), se cui «il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner – configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l’addebitamento della separazione in quanto rende, impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato». La sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza appare, inoltre, plausibilmente seppure implicitamente correlata alle emerse risultanze processuali, mute in ordine ad antecedenti o concomitanti ragioni di reciproca ed insuperabile conflittualità coniugale, come tali inidonee pure a dimostrare la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto e non smentite dai passi delle deposizioni trascritte nel ricorso, prive sul punto alcun decisivo rilievo contrario.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la T. rimborsare al C. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 1.000,00, quale compenso di difesa, oltre ad € 200,00 per esborsi ed oltre agli accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 106 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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