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Il Decreto Legge 22 giugno 2012 , n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese, all’art. 54 ha introdotto alcune importanti modificazioni alla disciplina processuale dell’appello, con un evidente intento deflattivo.

In sostanza viene introdotto un “filtro” per la proposizione dell’appello. Secondo quanto disposto dal nuovo art. 348-bis c.p.c., se l’impugnazione non ha ragionevoli probabilità di venire accolta viene dichiarata inammissibile a norma del successivo art. 348-ter c.p.c.

Il “filtro”, tuttavia, a norma dell’art. 348-bis II° comma c.p.c., non opera con riferimento ai procedimenti nei quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero e con riferimento alle impugnazioni delle ordinanze di cui all’art. 702-ter c.p.c. (vale a dire, quelle pronunciate nell’ambito del procedimento sommario di cognizione).

Ai sensi dell’art. 348-ter I° comma, l’ordinanza di inammissibilità – che può essere succintamente motivata anche mediante il rinvio ad atti di causa – può essere pronunciata, nella prima udienza di trattazione, solo laddove ricorrano i presupposti di cui sopra (assenza della ragionevole probabilità di accoglimento) con riferimento a tutte le impugnazioni sia in via principale sia in via incidentale.

Quali sono i rimedi esperibili contro l’ordinanza di inammissibilità? Il Decreto Sviluppo distingue due ipotesi:

a) avverso l’ordinanza di inammissibilità si può proporre ricorso per Cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello;

b) se, tuttavia, l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della decisione impugnata, la parte soccombente può proporre ricorso per Cassazione per i soli motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4).

A nostro avviso, pur riconoscendosi l’intento deflattivo, qualora siffatta disposizione venisse confermata, senza modificazioni, nella legge di conversione, si finirebbe per attribuire un potere discrezionale eccessivamente ampio al giudice d’appello.

Non sarà certamente sfuggito all’attento lettore che il requisito per la dichiarazione d’inammissibilità (assenza di “ragionevoli probabilità” di accoglimento) è estremamente generico.

In secundis, l’ordinanza potrà essere “succintamente motivata”, ciò che, di fatto, potrebbe realmente pregiudicare le possibilità difensive della parte soccombente in primo grado.

In ogni caso, il Decreto prevede che il nuovo regime diverrà operativo con riferimento ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di  cui  sia  stata  richiesta la  notificazione dal trentesimo giorno successivo all’entrata  in  vigore  della legge di conversione.

 * * *

Art. 54 – Appello

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate  le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:

«Art. 348-bis (Inammissibilita' all'appello). – Fuori dei  casi  in cui  deve  essere  dichiarata  con  sentenza   l'inammissibilita'   o l'improcedibilita'   dell'appello,   l'impugnazione   e'   dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non  ha  una  ragionevole probabilita' di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello e' proposto relativamente a una  delle  cause  di  cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Art.  348-ter  (Pronuncia  sull'inammissibilita'  dell'appello).  –

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ustify”>All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice,  prima  di  procedere alla  trattazione,  dichiara   inammissibile   l'appello,   a   norma dell'articolo  348-bis,  primo  comma,  con  ordinanza  succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di  fatto  riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a  precedenti  conformi.

Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia  per l'impugnazione  principale  che  per  quella   incidentale   di   cui all'articolo 333 ricorrono  i  presupposti  di  cui  al  primo  comma dell'articolo  348-bis.  In  mancanza,  il   giudice   procede   alla trattazione di tutte le  impugnazioni  comunque  proposte  contro  la sentenza.

 Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro  il  provvedimento di primo grado può essere  proposto,  a  norma  dell'articolo  360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi  specifici  esposti  con l'atto di appello.  In  tal  caso  il  termine  per  il  ricorso  per cassazione avverso il provvedimento  di  primo  grado  decorre  dalla comunicazione  o  notificazione,  se  anteriore,  dell'ordinanza  che dichiara l'inammissibilita'. Si applica  l'articolo  327,  in  quanto compatibile.

  Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione  impugnata,  il ricorso per  cassazione  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori  dei  casi di cui all'articolo 348-bis, secondo  comma,  lettera  a),  anche  al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma  la decisione di primo grado.»;

b) all'articolo  360,  primo  comma,  e'  apportata  la  seguente modificazione:

il numero 5) e' sostituito dal seguente:

«5) per omesso esame circa un fatto decisivo  per  il  giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»;

 c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:

«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo  e  quarto, la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;

d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:

«Art.  436-bis  (Inammissibilita'  dell'appello  e  pronuncia).   – All'udienza di  discussione  si  applicano  gli  articoli  348-bis  e 348-ter»;

e) all'articolo 447-bis, primo comma, e'  apportata  la  seguente modificazione:

 le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,  438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed  e)  si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso  depositato  o con citazione  di  cui  sia  stata  richiesta  la  notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si  applica  alle sentenze pubblicate dal trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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