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Mezzi educativi, percosse e lesioni: confine tra lecito e illecito

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Il caso in questione ha ad oggetto una serie di episodi di violenza domestica (calci e schiaffi al volto e sul collo), perpetrati da un padre e dalla di lui compagna alla figlia del primo.

La vicenda arriva in Cassazione (sent. n. 45859/12), dato che i due imputati ritenevano che le loro condotte non avessero travalicato i limiti del lecito, avendo invece una mera finalità correzionale (era infatti emerso che la ragazza non andava bene a scuola e che fumava).

Il ricorso, tuttavia, è stato rigettato, in quanto la Suprema Corte ha condiviso la ricostruzione effettuata dai Giudici di merito, così pronunciandosi: “le condotte poste in essere dagli imputati in entrambi gli episodi contestati travalicavano i limiti dell’esercizio delle facoltà coercitive genitoriali, nel momento in cui si risolvevano in atti violenti in nessun modo riconducibili ad una legittima finalità correttiva. Comportamenti di questo genere, soprattutto ove si manifestino, come nel caso di specie, in percosse reiterate e produttive di lesioni, sono invero estranei ad una finalità correzionale che, come già sottolineato da questa Corte (Sez. 6, n. 4904 dei 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033), in quanto giustificata nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l’esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 10 ottobre – 23 novembre 2012, n. 45859

(Presidente marasca – Relatore Zaza)

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Torino del 04/10/2010, si riteneva la penale responsabilità di C.O. e della di lui convivente M.S. per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso il 18/01/2008, e del solo C.O. per il reato di cui all’art. 581 cod. pen., commesso il 25/01/2008. Entrambi i reati vedono quale parte offesa E.O., figlia sedicenne di C.O. e della moglie divorziata di quest’ultimo, e sono contestati come avvenuti nell’abitazione in Torino degli imputati, ove la parte offesa trascorreva una settimana su due, segnatamente per l’episodio del 18/01/2008 nell’aver la S. lanciato un cucchiaio contro E.O., afferrato quest’ultima per un piede facendola cadere a terra dal letto in cui la stessa si trovava e colpito la ragazza con un calcio al collo, e nell’aver C.O. afferrato E.O. per i capelli colpendola con sei schiaffi, entrambi così cagionandole contusioni ed ecchimosi al volto, al collo ed alla spalla; e per l’episodio del 25/01/2008 nell’aver C.O. afferrato per un braccio e schiaffeggiato la figlia. Gli imputati venivano condannati alle rispettive pene di € 750 ed € 600, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Gli imputati ricorrenti deducono i seguenti motivi.

2.1. Difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità della S. La ricorrente lamenta omessa valutazione dell’aver l’imputata afferrato la gamba della persona offesa solo in quanto quest’ultima, rimproverata per aver fumato, scalciava nei di lei confronti, agendo pertanto senza alcun intento aggressivo e comunque a scopo di difesa.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento nei fatti della scriminante dell’esercizio dello jus corrigendi. I ricorrenti ravvisano tale causa di giustificazione per l’episodio del 18/01/2008 nell’essere C.O. intervenuto dopo aver visto la figlia scalciare verso la S., esercitando una modesta violenza fisica con finalità correttive della condotta arrogante e disobbediente della persona offesa, e per l’episodio del successivo 25 gennaio nell’aver l’imputato reagito al comportamento della figlia, la quale era entrata nell’abitazione del padre per riprendere dei telefoni cellulari che le erano stati sequestrati a causa del suo scarso rendimento scolastico.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità della S. è infondato.

La sentenza impugnata era invero congruamente motivata in ordine all’attribuzione all’imputata dell’iniziativa aggressiva nei confronti della persona offesa, a fronte della quale lo scalciare di quest’ultima dal letto nel quale al momento si trovava, lungi dal costituire l’atto iniziale della colluttazione, si poneva come reazione difensiva. I giudici di merito giungevano coerentemente a queste conclusioni sulla base per un verso delle confidenze rese dalla vittima alla madre ed alla compagna di scuola C.O. a seguito dei segni di percosse da costoro notati sotto l’occhio e sul collo della ragazza, e per altro delle stesse ammissioni dell’imputato C.O., il quale riferiva che la figlia scalciava per tenere lontana la S. mentre la stessa si accingeva a schiaffeggiarla. Le argomentazioni della ricorrente si presentano dunque come la mera riproposizione della propria versione dei fatti, inidonea ad evidenziare vizi motivazionali nella sentenza oggetto di gravame; non senza considerare che la dinamica della condotta contestata, in particolare il trascinamento della persona offesa sul pavimento e la percussione della stessa con un calcio nella delicata zona del collo, e la causazione delle lesioni refertate, appaiono correttamente valutate dal Tribunale come manifestazioni comunque esorbitanti rispetto ai limiti della mera difesa dall’azione di una giovane distesa su un letto.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della scriminante dell’esercizio dello jus corrigendi.

Il tema veniva opportunamente affrontato nella sentenza impugnata, ove si osservava che le condotte poste in essere dagli imputati in entrambi gli episodi contestati travalicavano i limiti dell’esercizio delle facoltà coercitive genitoriali, nel momento in cui si risolvevano in atti violenti in nessun modo riconducibili ad una legittima finalità correttiva. Comportamenti di questo genere, soprattutto ove si manifestino, come nel caso di specie, in percosse reiterate e produttive di lesioni, sono invero estranei ad una finalità correzionale che, come già sottolineato da questa Corte (Sez. 6, n. 4904 dei 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033), in quanto giustificata nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l’esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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