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Cosa accade in caso di mancata conversione di strumenti finanziari partecipativi?

Gli strumenti finanziari partecipativi

Gli strumenti finanziari partecipativi (“SFP”) sono una particolare categoria di strumenti finanziari che possono essere emessi dalla S.p.A (e, ad alcune condizioni, anche dalle s.r.l. che siano iscritte nel registro delle startup innovative) per “remunerare” gli apporti di denaro, opere o servizi mediante specifici diritti patrimoniali, o anche amministrativi.

Ad esempio, uno strumento finanziario partecipativo potrebbe prevedere: (i) il diritto di partecipare agli utili in una determinata percentuale e (ii) il diritto di nominare un amministratore indipendente in c.d.a.

Gli SFP costituiscono strumenti particolarmente flessibili per le esigenze dell’impresa e, specialmente negli ultimi tempi, vengono particolarmente impiegati nelle operazioni di ristrutturazione del debito.

In sostanza, una società che sia particolarmente esposta nei confronti di un creditore (ad esempio un istituto di credito) emette un certo quantitativo di strumenti finanziari partecipativi provvisti di determinati privilegi ( di solito questi strumenti sono raggruppati in classi omogenee: A, B ecc. ) che verranno sottoscritti da quest’ultimo. Il creditore – che sarebbe tenuto ad apportare un certo quantitativo di “denaro” – effettua, invece, la compensazione del proprio credito nei confronti della società con il sopra menzionato debito “da apporto”.

Gli effetti della suddetta operazione sono, sostanzialmente, due:

  • la Società beneficia di una riduzione del proprio debito ( in quanto le poste passive vengono, di fatto, eliminate );
  • la Società migliora la propria “patrimonializzazione” e, con essa, la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti;

Per l’istituto di credito i vantaggi possono essere ricollegati:

  • alla possibilità di “recuperare” dal punto di vista contabile il credito in sofferenza;
  • alla possibilità di incidere, in maniera più o meno estesa, nell’attività gestionale della Società e, quindi, “controllare”, di fatto, la corretta esecuzione del piano di risanamento del debito

Ciò premesso, nell’ambito degli strumenti finanziari partecipativi, un ruolo particolare merita di essere assegnato agli SFP convertibili. Si tratta di particolari strumenti che, a determinate condizioni, consentono al finanziatore di diventare, a tutti gli effetti, socio della società.

Affinché la “conversione” possa aver luogo è, comunque, necessario non solo il “triggering” degli eventi ai quali è subordinata la conversione, ma anche che ci sia la cooperazione dell’organo amministrativo della società (che dovrà effettuare tutti gli adempimenti necessari)

La mancata conversione di strumenti finanziari partecipativi

Può accadere che, nell’ambito di operazioni di risanamento molto complesse, il finanziatore che intenda esercitare il suo diritto alla conversione incontri l’opposizione o, comunque, l’ostacolo dell’organo amministrativo.

Ciò può avvenire, sostanzialmente, quando – nelle società con base sociale più ristretta – l’organo amministrativo è, di fatto, rappresentato da persone fisiche che rivestono anche la qualità di soci della Società.

L’eventuale conversione degli SFP da parte del finanziatore potrebbe comportare una diluizione più o meno rilevante dei soci attuali e, in alcuni casi, anche la perdita del controllo sulla società.

Non molto tempo fa, il Tribunale di Milano, con l’interessante ordinanza pubblicata in data 5 ottobre 2015, ha esaminato proprio una fattispecie in cui gli amministratori di una Società avevano materialmente impedito ad un istituto di credito di convertire in azioni gli strumenti finanziari sottoscritti in occasione di un’operazione di ristrutturazione del debito.

Il Tribunale, sostanzialmente, ha accolto le domande dell’istituto di credito ed ha ordinato alla Società e, quindi, ai suoi amministratori di emettere e consegnare le azioni risultanti dalla conversione degli strumenti finanziari partecipativi.

Inoltre, laddove dovesse persistere la mancata conversione degli strumenti finanziari partecipativi, ha fissato in euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla Società per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Il provvedimento qui commentato è particolarmente interessante perché:

  • ammette la possibilità per i finanziatori che sottoscrivano SFP convertibili di accedere alla tutela cautelare in caso di mancata conversione di strumenti finanziari partecipativi;
  • ammette la possibilità di richiedere una somma di denaro ( quale misura coercitiva indiretta ) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare richiesto.
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