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Una ricetta gastronomica può rientrare nel novero delle opere dell’ingegno protette ai sensi della legge sul diritto d’autore? La questione è stata affrontata da una recente pronuncia del Tribunale di Milano, sent. n. 9763 del 10 luglio 2013.

La vicenda traeva origine dalla pubblicazione di un libro di cucina, contenente, fra le altre, alcune ricette (per la produzione di salumi) tratte da un sito web realizzato da un appassionato di salumi artigianali.

Quest’ultimo, venuto a conoscenza dell’intervenuta pubblicazione delle proprie ricette, adiva il Tribunale di Milano chiedendo sia l’eliminazione dal libro delle parti relative alla realizzazione dei predetti salumi, sia il risarcimento del danno.

Si costituivano le controparti sostenendo l’impossibilità di accordare la protezione del diritto d’autore ad un ricettario gastronomico, in quanto avente ad oggetto meri procedimenti di produzione ben conosciuti dalla collettività.

Il nodo problematico era, dunque, quello di stabilire se la “ricetta” potesse o meno concretare un’opera creativa; interrogativo al quale il Tribunale Milanese ha risposto positivamente, pur rilevando che l’oggetto della protezione non debba estendersi al “contenuto” in quanto tale.

Si legge, infatti, nella motivazione che la tutela autorale, nel caso di specie, deve rinvenirsi  “non sui contenuti delle ricette dei vari tipi di salumi o delle istruzioni per l’esecuzione delle varie fasi di preparazione degli stessi, quanto piuttosto sulla forma espressiva delle stesse”. In particolar modo, secondo i giudici Milanesi, ciò che determina l’originalità delle ricette è, per l’appunto, il risultato concreto dell’attività di selezione e ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti. Quindi, sussiste un’opera proteggibile quando l’autore non si sia limitato a esporre in modo schematico gli elementi noti, bensì abbia proceduto ad una rielaborazione, anche critica, dei suddetti elementi, proprio come avvenuto nel caso in esame.

In secondo luogo, il Tribunale ha accertato che i testi tratti dal sito web erano stati, quasi integralmente, riportati all’interno del libro, concretando ciò gli elementi costituitivi della contraffazione.

Infatti, richiamando l’orientamento espresso dalla Cassazione, a più riprese, si ribadisce la differenza netta esistente tra “contraffazione” ed “elaborazione creativa”. Più precisamente, l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo (Cass. 20925/05).

Alla luce delle suesposte ragioni, pertanto, il Tribunale ha concesso il provvedimento inibitorio richiesto dall’attore ed ha condannato i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni.

 * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati :

dott. Fernando Ciampi – pres.

dott.ssa Paola Gandolfi – giud.

dott. Claudio Marangoni – giud. rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attore è da anni appassionato di salumi artigianali e nel tempo ha creato e sperimentato ricette artigianali per la produzione di salumi crudi e cotti, frutto di una ricerca personale ed originale, inserite nel suo sito web denominato www.sossai.net.

Esponeva di aver ricevuto nel febbraio 2010 una mail dalla convenuta M.V. che lo informava di essere in procinto di pubblicare un libro dal titolo “Fatto in casa” nel quale sosteneva di aver copiato la parte relativa alla realizzazione dei salumi casalinghi così come pubblicata sul sito web dell’attore.

Aveva contestato tale utilizzazione non autorizzata e chiesto l’eliminazione di tali parti del libro, ma la casa editrice Ponte alle Grazie aveva opposto la non proteggibilità delle ricette di cucina.

Chiedeva pertanto, accertata la tutelabilità delle ricette sotto il profilo del diritto d’autore, la condanna delle parti convenute all’eliminazione delle parti del volume in questione costituenti copia delle ricette pubblicate sul suo sito web e la condanna delle stesse al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Si costituivano con memoria comune le convenute V. e Salani Editore s.p.a., rilevando che risulterebbero copiate solo 18 ricette rispetto alle circa sessanta presenti sul sito web dell’attore e che esse riproporrebbero indicazioni note e diffuse circa i procedimenti di asciugatura, stagionatura, sui budelli senza che l’attore abbia dato prova della sua effettiva paternità su di esse e della sua attività di ricerca.

Ribadivano l’impossibilità di attribuire ad un ricettario gastronomico la tutela autorale, se non riferita alla sola forma espressiva e letteraria delle ricette stesse che nel caso di specie non presentava alcuna peculiarità e che risultava comunque diversa da quella ben più ricca adottata dalla convenuta V. nel suo libro.

Concludevano dunque per il rigetto delle domande svolte dall’attore.

2. Ritiene il Collegio che ai testi pubblicati dall’attore sul suo sito web debba essere assicurata la tutela del diritto d’autore.

Essa si appunta, invero, non sui contenuti delle ricette dei vari tipi di salumi o delle istruzioni per l’esecuzione delle varie fasi di preparazione degli stessi, quanto piuttosto sulla forma espressiva delle stesse che deve essere ritenuta rilevante ai fini della tutela richiesta.

Essa comprende sia il linguaggio e l’esposizione degli elementi che compongono i testi – ancorchè di semplice costruzione – che il risultato concreto dell’attività di selezione e ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti e che costituiscono nel caso di specie il più rilevante gradiente di originalità che denota la sussistenza di un sia pur minimo – come d’uso in materia di diritto d’autore – apporto personale dell’autore, non limitato alla mera schematica esposizione di elementi noti e già integralmente disponibili per qualsiasi soggetto.

La tesi di parte convenuta circa il fatto che i testi in questione non rappresenterebbero altro che la ripresa di informazioni note e diffuse senza alcun apporto di novità ed originalità risulta direttamente smentita – oltre che dalla mancanza di prova circa l’effettiva pubblica disponibilità di informazioni e testi simili -dalla stessa comunicazione via mail ricevuta dall’attore in data 26.2.2010 in cui la convenuta V. affermava di essere riuscita a trovare “moltissime notizie e ricette semplici ma nulla avevo trovato sulla preparazione casalinga dei salumi” (doc.1 fasc, att.) e dal fatto che la stessa convenuta nel libro contestato ; affermava esplicitamente che riguardo alla preparazione di un salume “ho consultato testi, ho provato a chiedere in giro, ma di notizie chiare e precise come quelle di P.S., rinvenute sul suo sito non le ho trovate da nessuna parte” (doc. 4 fas, att, , pag. 107).

3. Così confermata la tutelabilità di tali testi secondo il diritto d’autore, l’esame ed il confronto tra tali testi come pubblicati sul sito web del Sossai e quelli presenti nel volume pubblicato dalle parti convenute (v. doc. 5 fasc. att.) ne conferma l’indebita utilizzazione.

In punto di fatto può rilevarsi che i testi pubblicati sul volume “Fatto in casa” ripropongano in maniera pressochè testuale i testi presenti sul sito web, in quanto essi risultano inseriti in un testo (poco) più ampio che costituisce una solo parziale parafrasi del testo originario, che appare sostanzialmente e direttamente riconoscibile nei corrispondenti brani del volume delle convenute.

D’altra parte la stessa V. aveva ammesso, sempre nella sua mail del 26.2.2010, di aver praticamente “fatto un “copia e incolla” delle tue ricette e dei tuoi consigli”, ribadendo all’interno del volume in questione che tutto quanto ivi riportato era “dunque tutta (o quasi) farina del suo sacco” (v. ancora pag. 107 del volume, in doc. 4 fasc. att. cit.).

Trattasi dunque nel caso di specie di effettiva ipotesi di utilizzazione non autorizzata dei testi di parte attrice, in quanto consistente nella sostanziale riproduzione di parti consistenti ed essenziali dei testi originali con differenze di mero dettaglilo che non consentono di ritenere sussistente nemmeno una rielaborazione creativa dell’opera originale (v. Cass. 20925/05).

Deve dunque essere adottata l’inibitoria all’ulteriore diffusione del volume in questione in quanto contenente i brani oggetto di contestazione.

4. Quanto al danno risarcibile, deve ritenersi che le utilizzazioni contestate risultano eseguite in violazione dell’art. 12 L.A. in relazione alla violazione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera spettante all’autore.

Non risulta invece sussistente anche una lesione dei diritti morali dell’autore connessa a tale abusiva pubblicazione, posto che in ogni caso la convenuta V. ha chiaramente premesso ai brani riprodotti l’informazione della loro ascrivibilità al S. – così escludendosi qualsiasi ipotesi di omessa o falsa attribuzione della paternità delle opere – né sussistendo alcun effettivo pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’attore conseguente alle modificazioni comunque apportate ai testi stessi (art. 20 L.A.).

Se dunque il pregiudizio conseguente a tale pubblicazione non autorizzata attiene alla sola sfera patrimoniale propria dell’attore – in particolare riferimento al fatto che i contenuti pubblicati sul volume difficilmente potranno essere oggetto di struttamento economico da parte del S. mediante la pubblicazione di un suo volume, già di fatto anticipato dalla pubblicazione delle convenute – stima equo il Collegio liquidare in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di Euro 7.500,00, al valore attuale della moneta ed interessi compresi fino alla data della presente sentenza.

Va altresì accolta la richiesta di pubblicazione della presente sentenza secondo le modalità specificate in dispositivo.

5. Alla soccombenza segue la condanna delle parti convenute al rimborso delle spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in accoglimento delle domande avanzate da P.S. nei confronti di M.V. e di A. SALANI EDITORE s.p.a. con atto di citazione del 23.12.2010, accertata la violazione dei diritti patrimoniali spettanti all’attore sui brani di ricette e istruzioni da esso pubblicati sul sito web denominato www.sossai.net consistita nella riproduzione di parti di essi nelle pagine 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 e 330 del volume “Fatto in casa” di cui la convenuta M.V. è autrice e pubblicato dalla A. SALANI EDITORE s.p.a., ne inibisce l’ulteriore diffusione ove contenente i brani contestati;

2) condanna le parti convenute in solido tra loro al risarcimento del danno in favore dell’attore, liquidato in via equitativa nella somma di Euro 7.500,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;

3) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano Il Giorno a cura ed a spese delle convenute entro trenta giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora parte attrice – ove detto termine fosse inutilmente decorso -a provvedervi direttamente ponendo a carico delle convenuta in via tra loro solidale le relative spese;

4) condanna infine le parti convenute in via tra loro solidale al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate nella misura di Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi) oltre oneri di legge.

Così deciso in Milano, il 14 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2013.

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