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La Corte Federale Tedesca: l’attività di framing di video YouTube posta in essere da terzi su altri siti web può costituire una violazione del diritto d’autore?

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La Prima Sezione Civile della Corte Federale Tedesca (Bundesgerichtshof)  ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione avente ad oggetto il framindi un video protetto dal diritto d’autore, chiedendo alla CGE se tale attività possa costituire o meno violazione del diritto d’autore secondo quanto disposto dall’art. 3(1) della Direttiva sulla Società dell’Informazione (nel caso di specie era stata contestata ai proprietari di due siti web l’attività di framing da essi asseritamente condotta con riferimento a un video reso disponibile sul rinomato sito web YouTube).


Nel caso di specie, la società attrice – la quale era produttrice di sistemi di filtraggio di acqua – aveva creato un video promozionale (rispetto al quale deteneva i relativi diritti d’autore) sull’inquinamento dell’acqua poi reso disponibile su YouTube. 

I due convenuti, i quali erano agenti di vendita di una società concorrente, gestivano siti internet con i quali avevano, nell’estate del 2010, consentito ai loro visitatori di reperire il video della società attrice tramite un collegamento iperestestuale (sul quale gli stessi visitatori dovevano cliccare) che si trovava, per l’appunto, su YouTube. 


Con la sentenza di primo grado il Giudice aveva ritenuto i convenuti in violazione dell’art. 19a della Legge sul Diritto d’Autore tedesca, ordinando a questi ultimi di risarcire alla stessa società attrice danni pari ad Euro €1,000 (sentenza poi annullata in sede d’appello, contro la quale la società attrice ha proposto ricorso alla
Bundesgerichtshof).

La Bundesgerichtshof ha stabilito che il mero collegamento a contenuti protetti dal diritto d’autore presenti su un sito internet altrui (i.e. un’attività di framing) non equivale a rendere tale materiale pubblicamente accessibile ai sensi dell’art. 19° della Legge sul Diritto d’Autore tedesca, poiché la decisione di rendere tale materiale disponibile al pubblico continua a spettare al titolare di tale diritto.

La Bundesgerichtshof ha rimesso alla Corte di Giustizia la domanda se la sopradescritta attività di framing possa rientrare nell’ambito della previsione di cui all’art. 3(1) della Direttiva sulla Società dell’Informazione e, quindi, ai sensi dell’art. 15(2) Legge sul Diritto d’Autore tedesca, che disciplina il diritto disfruttamento dei diritti d’autore (la quale, a sua volta, deve essere interpretata ed applicata alla luce dell’art. 3(1) della Direttiva sul Diritto d’Autore).

Il Bundesgerichtshof ha chiesto, quindi, alla Corte di Giustizia di rispondere al quesito se questo tipo di attività di framing possa equivalere o meno a rendere tale materiale disponibile ai sensi dell’art. 3(1) of della Direttiva sulla Società dell’Informazione (intitolata Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti), secondo cui:

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

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