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Parliamo di smart working. Cambia la tecnologia e cambia il profilo del lavoratore che oggi diventa più sempre più “smart” e dinamico. Cambiano così anche le esigenze aziendali. Oggi, infatti, sempre più aziende prendono in considerazione nuovi modelli di ufficio.

Le grandi società usano il telelavoro, i liberi professionisti cercano un ufficio temporaneo, così che i luoghi dedicati alla professione si stanno evolvendo nel nome della flessibilità, dell’attenzione ai servizi e della riduzione degli spazi inutilizzati, come nel coworking.

Smart working: definizione

Ecco lo smart working, ossia una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che ora, dopo il via libera finale al Ddl su lavoro autonomo e agile, avrà un quadro normativo che lo regolamenterà.

Esso si configura come un nuovo approccio all’organizzazione aziendale, in cui le esigenze individuali del lavoratore si contemperano con quelle dell’impresa.

Lo Smart Working in Italia

Vodafone ha iniziato nel 2014 l’avventura dello «smart working» con 3.500 persone che possono scegliere di lavorare da remoto un giorno alla settimana; Enel con 7mila addetti, Ferrovie dello Stato italiane con 500 lavoratori, su base volontaria). Così come Alstom, Philips, Sisal, Unicredit, Qui! Group.

Nel 2016 il lavoro agile ha avuto un vero e proprio boom con 250 mila lavoratori – secondo i dati diffusi ad ottobre scorso dall’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano – che già lo hanno scelto con il 30% delle aziende, soprattutto quelle grandi, che hanno avviato progetti in modo strutturato.

La filosofia dello Smart working

Il cuore dello smart working è nel restituire alle persone flessibilità e autonomia nella scelta di spazi, orari e strumenti da utilizzare a fronte però di una maggiore responsabilizzazione sui risultati.

In altre parole, incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Lo Smart Working: la normativa

>> Leggi il DDL approvato dal senato

Accordo Scritto

Le nuove regole obbligano l’azienda all’accordo scritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, che prevederà:

  • la disciplina specifica dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali;
  • le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • i tempi di riposo del lavoratore;
  • le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Le pattuizioni già in essere e raggiunte in forma orale restano valide, ma sarà opportuno stipulare comunque gli accordi individuali scritti con le caratteristiche previste dalla nuova disciplina.

Inoltre, l’intesa che sancisce il passaggio “al lavoro agile”  è risolvibile unilateralmente da entrambe le parti, con preavviso non inferiore a 30 giorni in caso di accordo a tempo indeterminato, ritornando alle modalità di tempo e di luogo ordinarie.

Più in particolare, nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a novanta giorni.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Lo Smart Working: la guida

Trattamento economico

Stipendio e trattamento normativo faranno riferimento al contratto collettivo e non a quello aziendale. Il compenso sarà uguale a quello di chi decide di lavorare in aziende.

Organizzazione del lavoro

L’accordo tra le parti disciplinerà le forme di organizzazione che potranno essere per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Inoltre, la prestazione lavorativa potrà essere eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa.

La disconnessione

Orari e giorni in cui lavorare potranno essere discussi di volta in volta dal lavoratore con l’azienda. L’accordo provvederà per legge anche delle fasce orarie di  disconnessione, per evitare che il lavoratore debba rimanere connesso h24.

Potere disciplinare

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplinerà l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

L’accordo dovrà individuare, inoltre, le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Sicurezza sul lavoro?

Il punto di partenza è che lo smart working fa venire meno, seppur in parte, il riferimento al luogo di lavoro dove opera il dipendente.

Le nuove norme specifiche, tuttavia, non differenziano tra sicurezza relativa agli strumenti di lavoro e sicurezza relativa al luogo dove opera il dipendente, con la conseguenza che la sicurezza relativa al luogo di lavoro non potrà essere imputata al datore, il quale deve ignorare dove il lavoratore opera, altrimenti viene meno il requisito del lavoro agile.

Inoltre, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il datore dovrà consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore dovrà cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Infortuni e malattie professionali

Lo smart worker avrà anche stessa tutela per gli infortuni sul lavoro, anche in itinere, e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

Quali sono i vantaggi per le aziende?

Per le aziende lo smart working si traduce, in primo luogo, in uno strumento diretto per tagliare i costi fissi, come quelli legati alle sedi e alla loro gestione.

In secondo luogo si incentiva e responsabilizza il lavoratore al raggiungimento autonomo degli obiettivi prefissati.

Conclusione

Le nuove norme andranno lette nell’ottica di contribuire a superare gli ostacoli di natura culturale alla diffusione dello smart working come leva per una nuova organizzazione del lavoro per lo sviluppo di un nuovo concetto di lavoratore e, come stimolo alla trasformazione delle relazioni industriali.


Avvocato Matteo Moscioni, con studio in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali

www.avvocatomatteomoscioni.com

 

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