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La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha, con sentenza n.18037/2012, statuito che un’opera non pubblicata è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore sin dalla sua nascita – in quanto riveste la qualità di opera letteraria e, per ciò solo, è meritevole di tutela giuridica – a prescindere da eventuali formalità di pubblicazione (come la registrazione  alla SIAE dell’opera) e dalla sua effettiva circolazione.

Commette plagio, pertanto, chi copia siffatta opera senza l’autorizzazione del titolare.

Secondo il Supremo Collegio, oggetto della tutela del diritto d’autore (che nasce insieme alla creazione dell’opera stessa) è la creazione letteraria o artistica in sé (purché dotata di novità e creatività).

Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto – comparando le due opere oggetto di causa (una pubblicata e l’altra non) – sussistere una palese vicinanza contenutistica, nonché affinità lessicali, formali e stilistiche, derivanti dall’avvenuta conoscenza da parte dell’autore del plagio, prima della compilazione e della pubblicazione del suo testo, del manoscritto predisposto dell’autore dell’opera plagiata.

L’autore del plagio e la casa editrice convenuta avevano proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di seconde cure.

Il Supremo Collegio ha precisato che il fine della legge sul diritto di autore non è quello di tutelare l’autore-produttore, ovvero l’editore, nella sua pretesa di trarre profitto dall’opera offerta al mercato, quanto piuttosto quello di fornire protezione alla creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale e manifestazione del pensiero dell’autore.

La Cassazione ha stabilito che, sebbene l’edizione di un’opera letteraria tolga ogni dubbio circa la sua esistenza e la sua tutelabilità, ciò non esclude affatto che l’opera (ovvero la compiuta espressione del suo autore) possa essere tutelata anche prima della edizione, purché sussista nell’inedito il requisito della concretezza di espressione e, dunque, una forma come tale riconoscibile riconducibile all’autore (v., da ultimo: Cass Civ., Sez. 1, sentenza n. 25173 del 28/11/2011, Ed. Srl c. C. G., in CED Cass., judgment no.620652).

Da qui, dunque, l’affermazione conclusiva degli ermellini secondo cui la norma dell’articolo 185 della Legge n.633/1941 – laddove afferma che la legge si applica a tutte le opere di autori italiani e stranieri dovunque pubblicate per la prima volta in Italia – è norma di organizzazione delle tutele del diritto di autore nello spazio che, tuttavia, non esclude affatto la tutela di un’opera non ancora pubblicata (ovvero inedita), purché essa sia dotata del carattere di appartenenza alla letteratura.

La Cassazione, in buona sostanza, ha interpretato l’espressione (qualunque ne sia il modo o forma di espressione) utilizzata dal Legislatore nell’art. 2575 c.c. nel senso più ampio della mera preesistenza dell’opera intellettuale, poiché non può riconoscersi alla pubblicazione alcuna efficacia costitutiva del diritto, ma tutt’al più un valore probatorio circa l’esistenza della creazione di cui si invoca la tutela.

L’opera inedita, dunque, non può considerarsi opera incompleta nel senso indicato dalla normativa sul diritto d’autore, meritando invero piena tutela ove – naturalmente – sussista il carattere creativo e l’autore sia in grado di fornire idonea prova circa la sua anteriorità.

La sentenza in commento risulta essere il primo specifico precedente giurisprudenziale su questo argomento e pone fine ad un vivace contrasto dottrinale da sempre esistente in relazione al requisito della novità oggettiva che ha visto schierati, da una parte, i sostenitori della tesi dell’opponibilità delle sole opere pubblicate e, dall’altra, quelli che ritengono opponibile qualsiasi opera semplicemente creata (con la conseguenza che non potrebbero essere considerate oggettivamente nuove, e quindi tutelabile ai sensi della Legge sul diritto d’autore, quelle opere somiglianti ad altre opere già esistenti, seppure inedite).

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