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Alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, nel caso in cui la notificazione non vada a buon fine, è consigliabile procedere ad una “immediata” ripresa del procedimento notificatorio.

La S.C., infatti, con la recente sentenza n. 19308/2014, ha ribadito il noto principio già affermato da SS.UU. 17352/2009, secondo cui “qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie“.

Nel caso di specie, un primo (tempestivo) tentativo di notifica di un controricorso in Cassazione con ricorso incidentale alla parte presso il procuratore costituito non era andato a buon fine stante il decesso di quest’ultimo. Successivamente alla scadenza del termine ex art. 370 c.p.c. (28 settembre 2009), il controricorrente e ricorrente in via incidentale procedeva prontamente (7 ottobre 2009) a “passare” nuovamente l’atto all’Ufficiale Giudiziario per un nuovo tentativo di notifica (questa volta al domicilio della parte).

Gli Ermellini, sul punto, hanno ritenuto la validità della notifica in considerazione del fatto che: i) la notificazione dell’atto non si era perfezionata per circostanze non imputabili al notificante; ii) il notificante, venuto a conoscenza del mancato perfezionamento della notifica aveva “prontamente” ripreso il procedimento notificatorio.

Pertanto, cari colleghi, se una notifica non va a buon fine, (ove possibile) armiamoci di pazienza e procediamo ad una nuova notifica senza attendere un provvedimento in tal senso del Giudice!!!

***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza 12 settembre 2014 n. 19308

(Fatto e Diritto)

Cavirivest s.p.a. in amministrazione straordinaria, in forza del D.M. 10 marzo 1992, agiva in giudizio nei confronti di Z.F., C.G., F.G., amministratori in carica all’apertura della procedura, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 10.326.844,63, prodotti alla società con una serie di comportamenti gravemente inadempienti dei doveri propri dell’amministratore.

Si costituivano i soli C. e F., mentre rimaneva contumace Z., e si opponevano alla domanda; in particolare, C. eccepiva il difetto di capacità del Commissario liquidatore per mancanza di autorizzazione del Ministero; il difetto di giurisdizione e/o competenza dell’AGO per essere la controversia devoluta al collegio arbitrale; la prescrizione dell’azione, essendosi perduto il capitale il 26/10/1989 ed avvenuta la costituzione di parte civile il 16/6/95.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, respingeva tutte le eccezioni preliminari e disponeva per la prosecuzione del giudizio.

La sentenza non definitiva veniva appellata dal C.; F. proponeva appello incidentale, sostanzialmente chiedendo l’accoglimento dell’appello principale; Cavirivest resisteva al gravame.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 26/6 – 25/8/2008, ha respinto l’appello principale e l’incidentale.

Ha respinto l’eccezione di improponibilità, rilevando che l’azione L. Fall., ex art. 146, cumula le due azioni di responsabilità, ex artt. 2393 e 2394 c.c., con azione a favore della massa che spetta solo al curatore o al commissario liquidatore, caratterizzata dal cumulo dei vantaggi processuali e sostanziali di dette due azioni, senza subirne gli svantaggi, di talchè, sia per la posizione di terzietà che per l’inapplicabilità della clausola compromissoria ai creditori estranei al contratto sciale, la stessa è inoperativa.

Ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che il dies a quo è dato dal momento in cui si è manifestata l’insufficienza del capitale sociale a soddisfare i creditori, e che le censure degli appelli, al limite della genericità, non avevano addotto alcun elemento dal quale potesse ricavarsi l’obiettiva consapevolezza di detta insufficienza del capitale in capo ai creditori (ai quali non si può chiedere di esaminare ogni anno i bilanci dei clienti), per cui correttamente il Tribunale aveva considerato quale dies a quo la riclassificazione del bilancio ad opera del commissario liquidatore, avvenuta nel 1992, e già il 16/10/95, con la costituzione di parte civile nel processo penale, si era interrotta la prescrizione, nè gli appellanti avevano dedotto che dall’interruzione fosse maturato un ulteriore termine di prescrizione.

Ricorre avverso detta pronuncia il C., sulla base di un solo motivo.

F. ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Cavirivest si difende con controricorso.

F. ha depositato controricorso ex art. 371 c.p.c., al controricorso Cavirivest.

Cavirivest ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

***

1.1.- Con l’unico motivo del ricorso principale, C. G. denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394 e 2448 c.c., L. Fall., artt. 24, 78, 146 e 206, D.L. n. 26 del 1979, art. 3, comma 6, convertito con modificazioni nella L. n. 95 del 1979, artt. 806 e 808 c.p.c. e art. 21 dello statuto sociale.

Il ricorrente principale riporta il testo dell’art. 21 dello statuto di Cavirivest s.p.a., prodotto in causa con la comparsa di risposta;

ribadisce che l’azione L. Fall., ex art. 146, non è nuova e diversa rispetto alle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., ed il curatore assume la stessa posizione del soggetto già titolare dell’azione; non si tratta di azione della massa, ma pur sempre della società, come tale soggetta al vincolo statutario di devoluzione della controversia agli arbitri, nè lo scioglimento della società comporta l’inefficacia della clausola compromissoria statutaria.

2.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale di F. sostanzialmente ricalca il primo motivo del ricorso principale.

2.2.- Col secondo mezzo, F. si duole del vizio di motivazione e del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 26 del 1979, art. 1, L. Fall., art. 195 e segg., ed in particolare, L. Fall., art. 206, per non avere la Corte del merito considerato l’inesistenza dell’autorizzazione governativa all’azione nei confronti del F..

2.3.- Col terzo mezzo, il F. si duole del vizio di motivazione e del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394 e 2949 c.c..

Il ricorrente incidentale sostiene che l’atto di costituzione di parte civile non riguarda la parte, nei cui confronti sarebbe quindi maturata la prescrizione.

3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

3.2.- In via preliminare, vanno valutate le eccezioni sollevate dalla Cavirivest (peraltro rilevabili d’ufficio), di inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale e del controricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., del F..

Quanto al primo profilo, si deve rilevare che il F. ha tentato la notifica del controricorso con ricorso incidentale presso l’avv. Falciani, domicilio eletto da Cavirivist in secondo grado, ma la notifica è stata rifiutata “perchè l’avv. W. Falciani deceduta”; la parte ha quindi provveduto alla rinnovazione della notifica presso il domicilio personale del Dott. A., cessato da quasi un anno dalla carica di commissario straordinario, notifica che si è perfezionata.

Secondo la difesa della Cavirivest, la prima notifica è da ritenersi inesistente, non potendosi applicare l’indirizzo secondo il quale, ove altro professionista abbia continuato l’attività del procuratore deceduto, con conseguente possibilità di considerare lo studio dell’avvocato alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio effettuata con riferimento all’organizzazione in sè, è da ritenersi nulla e non inesistente la notificazione, come tale suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (così le pronunce 10457/2011, 9543/2010, 58/2010); la seconda notifica, effettuata a chi non era più commissario straordinario, a seguito della nomina dei nuovi commissari, iscritta nel registro delle imprese il 25/11/08, a sua volta sarebbe inesistente, quindi insuscettibile di sanatoria, e comunque tardiva, perchè, essendo stato notificato il ricorso principale al F. il 3 luglio 2009, il termine per il ricorso incidentale andava a scadere il 28/9/09 (considerata la sospensione dei termini), mentre il ricorso incidentale risulta passato all’ufficiale giudiziario per la rinotifica il 7 ottobre 2009.

A detta prospettazione, pur efficacemente argomentata, non può prestarsi adesione.

Si rende applicabile, nel caso, il principio espresso dalle sezioni unite nella pronuncia 17352/09 (seguita dalle pronunce 20830/2013, 18074/2013, 26518/2011, tra le tante) secondo cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Nel caso di specie, va osservato che:

la parte, riscontrata l’omessa notifica del controricorso con ricorso incidentale per il decesso del procuratore costituito per Cavirivest, ha provveduto prontamente ad attivarsi ed a richiedere la nuova notifica il 7 ottobre 2009, allorquando era già scaduto il termine ex art. 370 c.p.c., del 28 settembre 2009;

la seconda notifica, che andava eseguita al domicilio reale della parte, deve ritenersi nulla e non inesistente, atteso il collegamento con la Procedura del domicilio dell’ A., quale commissario straordinario cessato dalla carica il 18/11/2008, con la nomina dei nuovi commissari, iscritta nel registro delle imprese il 25/11/2008 (è principio costantemente affermato che la notifica è inesistente allorchè l’atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo riferibili o collegabili al soggetto passivo: così le pronunce 13970/2013, 5201/02, 10571/2000);

la nullità deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione di Cavirivest, che ha assunto specifica difesa sul ricorso incidentale (sul principio, vedi le pronunce 19985/08 e 15190/05), in tal modo saldandosi la seconda notifica alla prima, sì da ritenere rispettato dal F. il termine ex art. 370 c.p.c..

Quanto all’eccezione di inammissibilità del controricorso ex art. 371 c.p.c., del F., non avendo Cavirivest avanzato ricorso incidentale, la stessa, pur fondata, non determina la inutilizzabilità dell’atto, che può essere considerato come una sorta di memoria “anticipata” ex art. 378 c.p.c..

3.3.- Il motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale vanno respinti. Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 10378/2012, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la “ratio” ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all’azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Da tale principio, non consegue affatto la vincolatività della clausola arbitrale prevista nello statuto, come sostenuto dai ricorrenti, atteso che rispetto all’azione dei creditori sociali, che il Commissario straordinario ha esercitato, non può essere fatta valere la clausola statutaria, per l’evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società.

E la conclusione a cui vorrebbero pervenire il ricorrente principale e l’incidentale si pone in palese contrasto con quanto affermato nella pronuncia 10488/1998, ovvero che la facoltà spettante al Curatore (o nel nostro caso, al Commissario), quando esercita l’azione L. Fall., ex art. 146, di formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), “si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale)”.

Nella specie, il Commissario ha inteso avvalersi della disciplina processuale dell’azione dei creditori, ritenendo più favorevole la sottoposizione della controversia al giudice ordinario, piuttosto che, in ipotesi, al giudice arbitrale.

Incongruo è infine il richiamo alla sentenza di questa Corte 11658/2007, niente affatto assimilabile al caso di specie, atteso che detta pronuncia si riferisce all’azione di responsabilità deliberata dalla società in liquidazione volontaria, da cui l’evidente vincolatività della clausola compromissoria statutaria, esercitando il liquidatore l’azione sociale e non certo dei creditori.

3.4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale del F. è inammissibile nella sua duplice prospettazione.

Quanto al vizio di motivazione, lo stesso, oltre a non essere configurabile, non vertendosi su di un “fatto” ex art. 360 c.p.c., n. 5, è anche privo del momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, che, come reiteratamente rilevato da questa Corte, deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione(tra le tante, la pronuncia, resa a sezioni unite, 20603/07, e le pronunce, tra le ultime, 2219/2013 e 14355/2013).

Quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, va rilevato che la questione della mancanza dell’autorizzazione all’azione nei confronti del F. è stata oggetto della decisione di primo grado, e respinta, di talchè la parte, soccombente sul punto, avrebbe dovuto proporre impugnazione a riguardo, ma anche ad ipotizzare il solo onere di espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c., va rilevato che, come risulta dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, il F. in nessun modo ha fatto riferimento alla questione della mancanza di autorizzazione.

Ed a fronte di detto dato, il F. si è limitato del tutto genericamente a sostenere di avere riportato nell’atto d’appello incidentale “ogni difesa di prime cure”.

3.5.- Il terzo motivo del ricorso del F. è inammissibile, quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per i rilievi sopra svolti nell’esame del secondo motivo, ed infondato, quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ sufficiente a riguardo rilevare come, trattandosi di obbligazione solidale ex art. 2392 c.c., l’atto interruttivo nei confronti di alcuni degli amministratori produce effetto anche verso gli altri amministratori obbligati in solido, ex art. 1310 c.c., ed in tali termini va integrata la motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c..

E specificamente, la sentenza 6824/2001 si è pronunciata per l’interruzione della prescrizione anche nei confronti dei coobligati in solido a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti solo di alcuni dei coobligati; e la pronuncia 1406/2011 ha affermato altresì che la disciplina dell’art. 1310 c.c., comma 1, sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Nè infine il F. ha svolto alcuna censura nei confronti della decorrenza della prescrizione, motivatamente fissata dalla Corte d’appello alla riclassificazione del bilancio avvenuta nel 1992, limitandosi del tutto apoditticamente ad indicare la decorrenza dal 1989, oltre che dal 1992.

4.1.- Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale e l’incidentale; le spese di lite seguono la soccombenza di C. e F..

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale; condanna C. e F. al pagamento delle spese, liquidate a carico di ciascuna di dette parti in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie nella misura del 10%; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014

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