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La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 4482 del 5 marzo 2015 (che pubblicheremo a giorni) ha ritenuto che: “nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della medesima è onere del mittente provarlo“.

Il principio qui affermato è che, in caso di contestazione del destinatario, spetta al mittente fornire la prova del contenuto della busta. Si tratta, come i più sostengono, di una vera e propria probatio diabolica (vale a dire di una prova quasi “impossibile”).

Nel caso di specie, una società è stata ammessa al passivo solo in via chirografaria perché, di fronte alla contestazione del contenuto di una raccomandata operata dal curatore fallimentare (della società cessionaria dell’azienda), non è riuscita a dimostrare che detta busta conteneva effettivamente l’opzione per la clausola risolutiva espressa (si trattava di una cessione di azienda).

La Cassazione si è pronunciata più volte sul riparto dell’onere della prova in caso di contestazione del contenuto delle buste raccomandate. Il principio qui affermato – ovvero che tale onere spetti al mittente e non al destinatario – era già stato affermato da:

  • Cass. civ. Sez. V, 11/02/2015, n. 2625, ove si è ritenuto che: “Qualora la notifica della cartella di pagamento sia effettuata mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima”.
  • Cass. civ. Sez. lavoro, 10/11/2006, n. 24031 (rv. 592821), ove si è ritenuto che: “In caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo (principio applicato in fattispecie in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l’invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto.);
  • Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 30/07/2013, n. 18252 (rv. 628326), ove si è affermato che: “Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (nella specie, sull’assunto che essa contenesse il bollettino di versamento, ma non il corpo della cartella).

Di conseguenza, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, si invitano i lettori a fare attenzione laddove intendano effettuare comunicazioni “sensibili” attraverso busta raccomandata a/r.

Stante lo sviluppo delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione, infatti, già esistono nel mercato dei servizi innovativi che consentano di avere piena prova della ricezione delle comunicazioni da parte del destinatario e del relativo contenuto, nel rispetto dei criteri indicati dal nuovo Regolamento comunitario eIDAS, n. 910/2014, in materia di identità digitale e firme elettroniche, in vigore dal 17 settembre 2014 e che sarà applicato nella sua interezza il prossimo 1 luglio 2016.

L’immagine del post è realizzata da Marcin Wichary. Alcuni diritti riservati.

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