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Il caso. La Sig.ra M.D. rimaneva coinvolta in un sinistro mentre si recava a lavoro in bicicletta, per cui citava in giudizio l'INAIL al fine di ottenere il completo ristoro dei danni subiti.

In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda, la quale poi veniva rigettata in appello, sul presupposto che il soggetto leso non aveva dimostrato la necessità dell'utilizzo del mezzo privato.

La decisione. La Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado. Nel caso in questione, infatti, il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro si trovava in pieno centro urbano ed era servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano in corsie preferenziali, per cui la danneggiata non aveva alcuna necessità di utilizzare un mezzo di trasporto privato.

La Corte ha inoltre aggiunto che “l’utilizzo del mezzo pubblico avrebbe potuto far conseguire all’appellata maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari, ma non rappresentava una necessità, atteso che il tempo occorrente a coprire il percorso con il mezzo pubblico, di circa 30 minuti, non impediva alla D. di far fronte ai suoi impegni.precisando che l'orientamento in questione (Cass. ordinanza n. 22759/11)”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Ordinanza 24 aprile – 18 maggio 2012, n. 7970

(Presidente Battimiello – Relatore De Renzis)

Fatto e diritto

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 4993 del 2010, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL contro la decisione del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda proposta da M.D., diretta ad ottenere l’indennità a seguito di infortunio occorsole il 5 agosto 2003, allorché, nel percorrere con la propria bicicletta il percorso dalla casa al luogo di lavoro, la stessa era rimasta vittima di un incidente stradale.

La Corte territori

ale ha ritenuto, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, che non fosse stata dimostrata da parte dell’appellata la necessità di utilizzare il mezzo privato (la bicicletta) per recarsi al luogo di lavoro, trovandosi il percorso dalla abitazione al luogo di lavoro in pieno centro urbano ed essendo servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali.

La stessa Corte ha aggiunto che l’utilizzo del mezzo pubblico avrebbe potuto far conseguire all’appellata maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari, ma non rappresentava una necessità, atteso che il tempo occorrente a coprire il percorso con il mezzo pubblico, di circa 30 minuti, non impediva alla D. di far fronte ai suoi impegni.

La D. ricorre con un unico articolato motivo, cui resiste l’INAIL con controricorso.

2. La ricorrente contesta la decisione di appello per avere negato il riconoscimento dell’infortunio in itinere, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione le condizioni di salute e familiari che consigliavano l’uso della bicicletta, al posto del mezzo pubblico, nel percorrere il tragitto casa- luogo di lavoro.

Il ricorso così proposto non merita adesione, atteso che tende ad ottenere il riesame del merito della causa opponendo un diverso apprezzamento alle valutazioni del giudice di merito circa la necessità dell’utilizzo della bicicletta da parte della D., fondate su adeguata e logica motivazione con riferimento agli anzidetti profili (sulla necessità dell’utilizzo del mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro e sull’assenza di alternative si richiama precedente e consolidato orientamento di questa Corte: cfr da ultimo Cass. ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 30,00 per esborsi, oltre € 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

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