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Il caso. Un lavoratore citava in giudizio il proprio datore di lavoro, chiedendo che si accertasse la responsabilità di quest’ultimo nella determinazione dell’evento dannoso da lui patito il (omissis) (episodio di ischemia all’arto inferiore destro acuta e conseguente amputazione della gamba).

Il datore di lavoro chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, che fosse dichiarato tenuto al risarcimento l’INAIL, di cui veniva disposta la chiamata in causa.

In sostanza, l’obiettivo della Società convenuta era che l’INAIL fosse riconosciuto unico soggetto obbligato nei confronti degli attori, con sua conseguente liberazione da ogni pretesa, dovendo ritenersi operante, secondo il datore di lavoro, il principio dell’estensione automatica della domanda al chiamato in causa.

La decisione. La Cassazione, Sez. lavoro, con la pronuncia n. 16812/12, tuttavia, si è dimostrata contraria a tale tesi, osservando che la chiamata in giudizio dell’Inail da parte del datore di lavoro ex art. 10 TU 1965 n. 1124 si fonda su un petitum e una causa petendi diversi rispetto a quelli della domanda risarcitoria avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, per cui non può essere qualificata come diretta al riconoscimento dell’ente quale unico soggetto obbligato nei confronti degli attori, né può condurre alla liberazione del convenuto dalle pretese avanzate nei suoi confronti, ma va correttamente qualificata come domanda di garanzia.

Queste le parole della Corte: “Va richiamata in proposito Cass. Sez. L. n. 12317 del 07/06/2011: “Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo s’individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l’effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall’attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi” come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie la S.C. ha escluso l’estensione all’Inail, chiamato in garanzia dal datore di lavoro, della domanda proposta nei confronti di quest’ultimo dal lavoratore per il risarcimento del danno subito a seguito di infortunio, con conseguente esclusione anche dell’effetto interruttivo della prescrizione) “. Negli stessi termini, ancorché con riferimento a fattispecie concrete diverse, si vedano Cass. sez. 3A, 1.6.2006 n.13131; Cass. sez. 3^, 8.6.2007 n. 13374”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 5 luglio – 3 ottobre 2012, n. 16812

(Presidente Roselli – Relatore Esposito)

Svolgimento del processo

Con ricorso del 16/3/1999 V.F. chiedeva accertarsi la responsabilità del datore di lavoro R. U. s.r.l. e del sig. R.P. (preposto alla salute dei lavoratori) nella determinazione dell’evento dannoso da lui patito il (omissis) (episodio di ischemia all’arto inferiore destro acuta e conseguente amputazione della gamba). Esponeva che aveva lavorato quale autista per conto della società convenuta dal 10/10/1992 al 19/2/1999; che il (omissis) era stato sottoposto a intervento chirurgico con applicazione di bypass femoro-tibiale a causa di un’arteriopatia obliterante all’arto inferiore destro; che, nonostante l’intervento subito, la società datrice lo aveva nuovamente addetto all’esecuzione di estenuanti viaggi in varie regioni d’Italia. Deduceva la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi nascenti dall’art. 2087 c.c. e dalla l. 629/94.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. La società chiedeva, in via subordinata, che fosse dichiarato tenuto al risarcimento l’INAIL, di cui veniva disposta la chiamata in causa. L’Istituto, costituendosi, deduceva l’infondatezza della domanda per difetto di causa violenta.

All’esito dell’istruttoria il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta nei confronti di R.P. per carenza di prova circa la responsabilità a suo carico e quella proposta nei confronti dell’INAIL per mancanza della causa violenta ai fini della qualificazione dell’evento come infortunio; ritenuta sussistente la responsabilità della società ex art. 2087 c.c., la condannava al pagamento della somma di Euro 128.442,60, oltre rivalutazione, a titolo di danno biologico e morale, escludendo qualsiasi risarcimento a titolo di danno patrimoniale per difetto di prova. A seguito di appello proposto dal V., la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 2/9/2008, qualificata la chiamata in causa nei confronti dell’Inail come chiamata in garanzia, dichiarava inammissibili, poiché contenenti domande nuove, i motivi d’impugnazione riguardanti il riconoscimento dell’infortunio come indennizzabile ex art. 2 T.U. n. 1124/1965 e al riconoscimento del diritto alle prestazioni di legge. Accoglieva l’appello con riferimento alla statuizione inerente al mancato riconoscimento del danno esistenziale e, per l’effetto, condannava la società al pagamento a tale titolo della somma di Euro 10.000,00, oltre accessori. Rigettava l’appello incidentale della società datrice.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione gli eredi del V., formulando quattro motivi d’impugnazione. L’INAIL resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l’eccezione) avanzata dall’INAIL nel controricorso, riguardo alla legittimazione ad agire in giudizio della controparte, poiché risulta allegato in atti lo stato di famiglia da cui si evince la sussistenza in capo ai ricorrenti della qualità di eredi di V.F.

Passando all’esame dei motivi d’impugnazione, con il primo si deduce “error in procedendo omessa pronuncia sul giudicato interno – violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 4”.

Si rileva che la chiamata del terzo nel giudizio era stata effettuata dal datore di lavoro affinché l’INAIL fosse riconosciuto unico soggetto obbligato nei confronti degli attori, con sua conseguente liberazione da ogni pretesa e che, pertanto, doveva ritenersi operante il principio dell’estensione automatica della domanda al chiamato in causa. Si osserva, inoltre, che il giudice di prime cure, dopo aver accertato che il V. aveva avanzato in sede amministrativa domanda nei confronti dell’INAIL e sul presupposto dell’avvenuta estensione automatica della domanda nei confronti dell’ente, aveva rigettato la domanda esclusivamente per ritenuto difetto del requisito della causa violenta, necessario per la qualificazione del fatto come infortunio. Si rileva che, di conseguenza, sarebbe stato necessario che l’INAIL spiegasse appello incidentale condizionato al fine di evitare che si formasse il giudicato sulla statuizione con riguardo ai punti pregiudiziali e preliminari richiamati. Si evidenzia, altresì, che, difettando il rilievo del giudicato interno, la sentenza impugnata era affetta di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 c.p.c. n. 4. La censura può essere esaminata insieme con il secondo e il quarto motivo di seguito articolati, stante l’intima connessione.

Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano “errore in procedendo, per omessa motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 C.P.C, su un fatto decisivo della controversia”, osservando che la mancata pronuncia della Corte sul giudicato interno formatosi aveva comportato omessa pronuncia sulla domanda diretta all’accertamento dell’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro da parte dell’INAIL.

Con il quarto motivo denunciano “error in procedendo – omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. 1 comma n. 4”, rilevando che la Corte territoriale, per effetto della dichiarazione d’inammissibilità della domanda di cui sopra, aveva omesso di decidere sulla medesima. Le censure riportate muovono tutte dal comune presupposto della ritenuta estensione automatica al terzo della domanda avanzata dall’attore a seguito della chiamata in causa effettuata dal convenuto. Tale presupposto è erroneo.

Va rilevato, infatti, che il giudizio instaurato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni a seguito dell’infortunio patito, e cioè concerne l’esistenza di un diritto diverso dal diritto alle prestazioni previdenziali erogate dall’Istituto assicuratore. Da ciò consegue che la chiamata in giudizio dell’Inail da parte del datore di lavoro ex art. 10 TU 1965 n. 1124, fondandosi su un petitum e una causa petendi diversi rispetto a quelli propri della domanda (risarcitoria) avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, non può essere qualificata come diretta al riconoscimento dell’ente quale unico soggetto obbligato nei confronti degli attori, né può condurre alla liberazione del convenuto dalle pretese avanzate nei suoi confronti, ma va correttamente qualificata, conformemente all’enunciato della Corte di merito, come domanda di garanzia. Ne deriva che non può trovare applicazione il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato da parte del convenuto.

Va richiamata in proposito Cass. Sez. L. n. 12317 del 07/06/2011: “Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo s’individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l’effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall’attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi” come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie la S.C. ha escluso l’estensione all’Inail, chiamato in garanzia dal datore di lavoro, della domanda proposta nei confronti di quest’ultimo dal lavoratore per il risarcimento del danno subito a seguito di infortunio, con conseguente esclusione anche dell’effetto interruttivo della prescrizione) “. Negli stessi termini, ancorché con riferimento a fattispecie concrete diverse, si vedano Cass. sez. 3A, 1.6.2006 n.13131; Cass. sez. 3^, 8.6.2007 n. 13374.

Una volta esclusa l’estensione al terzo chiamato della domanda avanzata da parte attrice, resta svuotato di significato ogni rilievo circa i presunti vizi attinenti al giudicato implicito e all’omessa pronuncia, dovendo riferirsi ogni statuizione nei confronti dell’Inail esclusivamente alla domanda in garanzia nei suoi confronti proposta. Allo stesso modo non assume rilievo la questione riguardante l’asserita necessità di proposizione di appello incidentale condizionato al fine di escludere la formazione del presunto giudicato.

Passando all’esame del terzo motivo, con esso i ricorrenti deducono “errore in judicando, per contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360, comma l,n. 5 C.P.C.”.

Rilevano che la Corte, cadendo in palese contraddizione, per un verso ha ammesso che il Tribunale si è pronunciato sulla domanda proposta dal V. nei confronti dell’INAIL, per altro verso ha ritenuto che la medesima domanda fosse inammissibile perché nuova.

Anche tale censura è priva di fondamento. Nella motivazione, infatti, non è ravvisabile alcuna contraddizione, poiché il giudizio d’inammissibilità riguarda la domanda dell’attore nei confronti dell’INAIL e non si pone in contrasto con l’intervenuto rigetto della distinta domanda di garanzia originariamente proposta dalla società datrice nei confronti dell’ente, come correttamente qualificata dai giudici di merito.

In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP.

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