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La Cassazione, con la sentenza n. 6903/12, torna a occuparsi della responsabilità da cose in custodia e, in particolare, della concreta possibilità di controllo del Comune sulle proprie strade.

Il fatto. I.M. conveniva in giudizio il Comune di Nicotera per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta dal ciclomotore, dal medesimo condotto, avvenuta il 21 giugno 1997, alle ore 8.00, a causa di una anomalia della sede stradale.

Mentre in primo grado il Tribunale accoglieva le richieste attoree, in sede di appello la pronuncia veniva riformata, ritenendo, il giudice del gravame, di non poter applicare la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. “poiché l’uso generale e diretto della strada da parte dei cittadini determina l’impossibilità del controllo da parte della P.A. idoneo ad impedire l’insorgenza del pericolo per i terzi, e la configurabilità dell'insidia o trabocchetto di cui all'art. 2043 cod. civ. poiché la strada era in evidente stato di dissesto e il M., che abitava nei pressi di essa, non poteva perciò fare affidamento sulla buona transitabilità della medesima, e quindi, se avesse impiegato la particolare prudenza ed attenzione del caso, avrebbe visto la lamentata buca su cui era caduto, stante anche l’ora ed il mese estivo in cui l’incidente si era verificato”.

I.M. decideva quindi di proporre ricorso per Cassazione, sul presupposto che la Corte di merito aveva escluso l’applicabilità dell'art. 2051 c.c. senza accertare, in concreto, se la sorveglianza sulla strada, posta all'interno dell'abitato, poteva esser esercitata, secondo criteri di normalità, adottando di conseguenza le misure necessarie ad evitare incidenti, considerato altresì che i testi escussi avevano concordemente dichiarato che la profonda buca non era segnalata, salva la prova del caso fortuito.

La decisione. I giudici di Piazza Cavour hanno deciso di accogliere il ricorso del Sig. I.M.. Infatti, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n.16770 del 2006 e n. 9546 del 2010) che “in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia – come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4: Cass. 5308 del 2007), o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del “neminem laedere”, essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi (Cass. 2566 del 2007, 23562 del 2011)”.

In sostanza, la sentenza di secondo grado è stata cassata sul rilievo che il Comune non aveva fornito alcuna prova sull' “oggettiva impossibilità della custodia”, che costituisce l'unica circostanza liberatoria per la P.A., insieme al caso fortuito e al concorso del fatto colposo del danneggiato (nella specie di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c.).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 8 maggio 2012, n. 6903

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 gennaio 2006 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato il Comune di Nicotera a risarcire a I.M. i danni subiti in conseguenza della caduta dal ciclomotore, dal medesimo condotto, avvenuta il 21 giugno 1997 alle ore 8 a.m. nel centro abitato di Nicotera a causa di una anomalia della sede stradale, ha escluso l’applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. poiché l’uso generale e diretto della strada da parte dei cittadini determina l’impossibilità del controllo da parte della P.A. idoneo ad impedire l’insorgenza del pericolo per i terzi, e la configurabilità dell'insidia o trabocchetto di cui all'art. 2043 cod. civ. poiché la strada era in evidente stato di dissesto e il M., che abitava nei pressi di essa, non poteva perciò fare affidamento sulla buona transitabilità della medesima, e quindi, se avesse impiegato la particolare prudenza ed attenzione del caso, avrebbe visto la lamentata buca su cui era caduto, stante anche l’ora ed il mese estivo in cui l’incidente si era verificato.

Ricorre per

cassazione I.M.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.” e lamenta che la Corte di merito ha escluso l’applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. senza accertare in concreto se invece la sorveglianza sulla strada, posta all'interno dell'abitato, poteva esser esercitata, secondo criteri di normalità, adottando di conseguenza le misure necessarie ad evitare incidenti posto che i testi escussi hanno concordemente dichiarato che la profonda buca non era segnalata, salva la prova del fortuito.

Il motivo è fondato.

Ed infatti questa Corte (Cass. 16770 del 2006, 9546 del 2010) ha affermato che in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia – come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4: Cass. 5308 del 2007), o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del “neminem laedere”, essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi (Cass. 2566 del 2007, 23562 del 2011).

La Corte di merito, la cui sentenza non contiene argomento alcuno sulle relative circostanze di fatto, non ha applicato questi principi e quindi la censura va accolta.

2.- Con il secondo ed il terzo motivo rispettivamente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.”, “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Erronea valutazione delle risultanze probatorie” e lamenta che la Corte di merito si è limitata ad escludere la configurabilità dell'insidia e del trabocchetto senza considerare che è sufficiente che il danneggiato provi l’anomalia della sede stradale a causa della quale si è verificato l’incidente, spettando poi alla P.A. la prova di fatti impeditivi della sua responsabilità, come l’adozione delle misure idonee ad evitare il danno, escluse nella fattispecie in cui, essendo in corso lavori di urbanizzazione ed espansione, il Comune non aveva provveduto a segnalare la buca coperta di terriccio e quindi invisibile, come attestato dai testi escussi.

Il motivo è fondato in relazione alle ragioni espresse nell'esame del motivo che precede, dovendosi peraltro riaffermare che, esclusa la limitazione della P.A. all'insidia o al trabocchetto della sede stradale, è tuttavia rilevante, sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 cod. civ. sia che rientri nell'art. 2051 cod. civ., e va perciò valutato, l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l’apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'art. 1227 cod. civ., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.

Quindi la Corte di merito dovrà tener conto del suddetto principio nel riesaminare causa, considerando altresì che la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento, secondo criteri oggettivi e non soggettivi, che l'utente ripone nel ritenere esigibile da parte della P.A., custode del bene, una determinata condotta con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo (Cass. 5308/2007, cit.).

3.- Pertanto nei suesposti termini il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla luce dei principi innanzi richiamati.

Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro, altra Sezione.

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