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L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all’art. 6 della l. n. 604 del 1966 apportate dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, all’impugnazione stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.

Quesito:

Sono stato licenziato oralmente dopo 20 anni di lavoro in una azienda tessile del Centro Italia.
Purtroppo, a causa della mia estrema preoccupazione di essere rimasto senza lavoro, non ho avuto il tempo e il modo di impugnare il licenziamento.
Cosa posso fare per tutelare i miei interessi?
Posso ancora agire giudizialmente?
Grazie.
L.C.


 

Gentilissimo L.C.,

Ai sensi dell’ 6 della L. 604/1966, come modificato ex art. 32 L. 183/2010, il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.

Come potrà facilmente intuire sin da queste prime righe, il legislatore nel citato articolo è chiaro nel far decorrere il termini di impugnazione o dalla comunicazione del licenziamento in forma scritta, oppure dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi del licenziamento stesso se non contestuali.

Ne consegue che nell’ipotesi in cui la cessazione del rapporto Le sia stata comunicata unicamente per via orale, non sarà applicabile il predetto articolo, in quanto il licenziamento dovrà considerarsi giuridicamente inesistente.

In altre parole, mancando l’atto scritto da cui la legge fa decorrere il termine di decadenza, Lei potrà agire giudizialmente per far valere l’inefficacia del licenziamento, anche se prima non ha provveduto ad impugnare il licenziamento.

A maggior riprova di quanto sopra Le faccio presente che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22825 del  09/11/2015,  si è così espressa:  “L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all’art. 6 della l. n. 604 del 1966 apportate dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, all’impugnazione stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza”.

Da ultimo, Le faccio, altresì, presente che il licenziamento irrogatoLe, non è idoneo, per vizio radicale di forma, ai sensi dell’art. 2 della L. 604/196 , a produrre effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo del suo datore di lavoro di riposizionarla immediatamente nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.

Inoltre, il Suo licenziamento non ha interrotto il rapporto di lavoro, sicché il suo datore di lavoro è ancora tenuto a continuare a pagare la sua retribuzione sino a quando non sopravvenga un’efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto di lavoro o l’effettiva riassunzione.

E’ necessario, però, che Lei faccia pervenire al suo datore di lavoro, immediatamente, una raccomandata A/R (di cui si deve tenere copia) nella quale si mette a disposizione per la ripresa immediata dell’attività lavorativa.

Spero di esserLe stato utile e di aver alleviato le sue preoccupazioni.


Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com

L’immagine del post è stata rilasciata con licenza CC.

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