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In un altro interessante caso contenuto nel rapporto NLRB, il licenziamento intimato a fronte di commenti pubblicati da una lavoratrice su Facebook è stato considerato legittimo, in quanto tale attività non rientrava nel novero delle attività protette dalla Sez. 7 del National Labour Relations Act.

La lavoratrice – che prestava la propria attività in una catena di negozi per la casa – in data 1 Settembre 2010, a seguito di una ripresa verbale effettuata dal proprio superiore gerarchico alla presenza del Manager Regionale per non aver svolto correttamente un compito con riferimento al quale non aveva mai ricevuto istruzioni, attraverso il proprio telefono cellulare aveva aggiornato il proprio stato su Facebook con alcune imprecazioni e menzionando espressamente il negozio presso cui prestava servizio.

Quattro persone, incluso un collega, hanno cliccato “Mi piace” ed altre due persone hanno commentato l’aggiornamento di stato.

Circa 30 minuti dopo, la lavoratrice ha pubblicato un nuovo contenuto, questa volta affermando che il datore di lavoro non apprezzasse i propri dipendenti, ma nessuno dei quattro colleghi con i quali era “amica” su Facebook avevano risposto.

Nei giorni seguenti, la lavoratrice ha informato alcuni colleghi circa l’evento menzionato nei propri commenti su Facebook, ma nessuno di loro (inclusi quelli che avevano cliccato “Mi piace”)  li avevano considerati come un possibile avvio di un’azione collettiva.

La lavoratrice, in data 15 Ottobre, è stata licenziata per i propri commenti su Facebook.

Cinque giorni dopo, il datore di lavoro ha emanato un nuovo codice comportamentale con riferimento ai social media che conteneva alcune restrizioni per i lavoratori come il divieto di identificarsi come dipendenti dell’impresa laddove utilizzino social network tranne che per legittime ragioni inerenti l’impresa ovvero discutere termini e condizioni di lavoro secondo modalità “appropriate”

Inoltre il summenzionato codice conteneva, altresì, una regola (“no-solicitation rule) secondo cui i lavoratori non potevano contattare ripetutamente i colleghi ovvero altre persone durante l’orario di lavoro.

Il NLRB ha concluso che il licenziamento fosse legittimo atteso che i commenti della lavoratrice dovevano essere considerati alla stregua di una doglianza individuale, priva di qualsivoglia collegamento con una eventuale azione collettiva.

Per quanto invece concerne il nuovo codice comportamentale sui Social media, il NLRB ha ritenuto che lo stesso costituisse un’illegittima menomazione del diritto dei lavoratori – riconosciuto dalla Sez. 7 – di discutere il proprio salario nonché le condizioni di lavoro, atteso che sarebbero state consentite genericamente le sole discussioni condotte secondo modalità “appropriate” senza alcuna ulteriore precisazione ovvero esempi al riguardo.

Infine è stata ritenuta illegittima anche la cd. no-solicitation rule, in quanto avrebbe comportato un “irragionevole ostacolo all’organizzazione interna dei lavoratori”

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