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Quando nasce la mediazione familiare?

In Europa si parla per la prima volta di mediazione familiare in Inghilterra, nella metà degli anni settanta ed è in Inghilterra che tra il 1977 ed il 1978, a cura di Lisa Parkinson, si apre il primo servizio pubblico di “conciliazione familiare”. Dopo più di un ventennio di pratica, nel 1996 con il Family law act, viene finalmente regolamenta la mediazione familiare inglese, quale strumento di salvaguardia e custodia del legame familiare, per far sì che genitori e figli navighino in barche diverse, ma sempre verso lo stesso orizzonte.

È la Francia, che oggi conta il maggior numero di centri di mediazione invece, il primo paese dell’Europa a legiferare in materia prevedendo la mediazione familiare nella Legge del 22 luglio del 1987 sull’autorità genitoriale e nella Legge dell’8 gennaio 1993 relativa alla famiglia.

Ma che cos’ è esattamente la mediazione familiare?

Molti sanno che l’istituto è un metodo di risoluzione alternativo al contesto giudiziario delle controversie che spesso sorgono quando una coppia di genitori decide di separarsi, ma in realtà è soprattutto il mezzo per mantenere relazioni positive nell’interesse dei propri figli.

La mediazione nasce proprio dalla necessità di salvaguardia i rapporti che rimarranno sempre fra i genitori e fra i genitori e figli, anche qualora il legame coniugale fra i genitori venga meno.

In questi termini viene già descritta nel 1974, nei lavori della commissione inglese per le famiglie con un solo genitore ove si definisce la mediazione quale “assistenza alle parti per fronteggiare l’irreversibile scioglimento del loro matrimonio che si manifesta nei procedimenti di separazione e divorzio per raggiungere accordi o creare consensi ovvero ridurre la conflittualità sulla custodia, il mantenimento, il diritto di visita e educazione dei bambini nonché sulle questioni finanziarie, sull’assegnazione della casa coniugale, sui costi delle spese giudiziarie comprensive delle parcelle agli avvocati e su ogni problema che sorge dalla rottura del vincolo matrimoniale e potrebbe essere oggetto di disputa anche nel futuro”.

In Italia che ruolo ha oggi la mediazione familiare?

Nel 1997 si affaccia per la prima volta in Italia il concetto di mediazione familiare all’interno della legge 285/97, denominata Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, che all’articolo 4 riconosce la mediazione familiare come servizio di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali. La legge prevede lo sviluppo dei servizi.

Successivamente nel 2001, la legge 154, intitolata “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, introduce l’art. 342ter, con l’espressa possibilità del giudice di utilizzare l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare. L’ultima menzione legislativa è quella dell’art. 155 sexies cod. civ., inserito con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, rubricata “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, che all’ultimo comma dispone testualmente: “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.

Perché decidere di ricorrere alla mediazione familiare?

La mediazione familiare, anche qualora venga consigliata da un giudice, non è da intendersi come un percorso obbligatorio, ma come uno strumento d’aiuto che, attraverso una serie di incontri alla presenza di un mediatore (soggetto terzo, specializzato in mediazione familiare, avente preparazione di base in ambito legale o psicologico), sostiene la coppia genitoriale a re instaurare un dialogo costruttivo ed a raggiungere un accordo condiviso sulle principali questioni emotive e materiali inerenti genitori e figli. Sarà compito del mediatore trovare delle strategie per facilitare il raggiungimento dell’accordo, allenando i genitori a trovare delle soluzioni per ogni questione che riguarda i loro figli, rispettose delle esigenze dei minori e del punto di vista di entrambi.

Quando si può iniziare un percorso di mediazione familiare?

È importante sapere che si può iniziare la mediazione familiare in tutte le fasi, della separazione o del divorzio, ovvero, in caso di cessazione della convivenza dei genitori naturali: prima dell’avvio di un percorso giudiziale potendo poi scegliere di riportare davanti al tribunale competente le decisioni raggiunte per la loro omologa; nel corso di un percorso giudiziale qualora i genitori vogliano affrontare e decidere fra di loro le questioni sulle quali si era chiamato a decidere un giudice; dopo un procedimento, qualora si vogliano modificare delle condizioni che non si ritengono più adeguate al proprio nucleo familiare.

Quali questioni si possono affrontare in mediazione familiare?

Tanto nella separazione personale, quanto nel divorzio il conflitto fra coniugi pone non semplici questioni di natura personale o patrimoniale, che concernono, nel rapporto tra coniugi, l’assegno di mantenimento e la sua entità, e, nel rapporto tra genitori e figli, l’affidamento condiviso o esclusivo, i tempi e modi di frequentazione dei genitori con i figli, l’assegnazione della casa familiare, la collocazione dei figli presso l’abitazione ove risiede uno dei genitori, il contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli. Queste e ogni questione sulla quale un genitore manifesti la volontà di confrontarsi con l’altro, possono essere affrontate con il sostegno del mediatore familiare al fine di trovare soluzioni adeguate alle esigenze di figli e genitori.

Si può parlare dell’educazione dei propri figli in mediazione familiare?

Il codice civile dispone al terzo comma dell’art. 155 c.c., che in caso di separazione personale la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Nella pratica quando si vive una separazione con tutto ciò che implica il lutto della fine di una rapporto può non risultare semplice, soprattutto nella fase iniziale, continuare a mantenere delle modalità di comunicazione con l’ex coniuge per confrontarsi costruttivamente su questioni che riguardano i propri figli. Su questo interviene efficacemente la professionalità di un mediatore al servizio dei genitori, sostenendoli per allenarsi a mantenere aperti i canali di comunicazione e soprattutto liberi da pesantezze di altro che non riguarda il loro vincolo per sempre, ovvero la loro genitorialità.

A chi ci si può rivolgere per intraprendere un percorso di mediazione familiare?

Attualmente sono presenti servizi pubblici di mediazione familiare in molti municipi del comune di Roma. Un percorso di mediazione familiare si articola in un numero di incontri, che varia tra i 10 ed i 14, ognuno di un’ora e mezza circa, ogni due settimane in un arco di tempo di 6 mesi circa. Questo il motivo per cui il pubblico spesso non ha spazio per accogliere subito la coppia. In alternativa al contesto pubblico la coppia dei genitori potrà rivolgersi anche privatamente a mediatori familiari.

* L’articolo è stato redatto dalla Dott.ssa Fiorani, di concerto con l’Avv. Francesca Romana Landi

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